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BGE 142 II 388

Art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d vLIVA; art. 8 cpv. 2 lett. a e lett. c LIVA; escort che esercitano un'attività dipendente dal profilo dell'IVA; luogo della prestazione di servizi; nozione di prestazione di intrattenimento; prestazioni che normalmente sono direttamente fornite a persone fisiche presenti. Conferma della giurisprudenza, applicabile pure sotto il nuovo diritto (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA), secondo la quale le prestazioni di intrattenimento (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. d vLIVA) si contraddistinguono per il fatto che sono destinate ad essere presentate al pubblico senza dovere soddisfare le necessità concrete di una persona o di un piccolo gruppo di persone, ciò che non è il caso delle prestazioni di una escort (consid. 9.1.3 e 9.5). Localizzazione delle prestazioni secondo la regola generale dell'art. 14 cpv. 1 vLIVA per i periodi sottoposti al diritto previgente (consid. 9.1.5). Per i periodi che soggiacciono al nuovo diritto, interpretazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. a LIVA (consid. 9.6.1-9.6.5) e applicabilità di questa norma per localizzare le prestazioni nel luogo del prestatore, nel caso concreto la società datrice di lavoro (consid. 9.6.7 e 9.6.8).

20 maggio 2018·Volume 142·II·Dossier: 2C_850/2014·2 visualizzazioni
DE

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. Sàrl contre Administration fédérale des contributions (recours en matière de droit public)

FR

Art. 14 al. 1 et 2 let. d aLTVA; art. 8 al. 2 let. a et c LTVA; escort girls exerçant une activité dépendante du point de vue de la TVA; lieu de la prestation de services; notion de prestation récréative; prestations qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes. Confirmation de la jurisprudence, également applicable sous le nouveau droit (art. 8 al. 2 let. c LTVA), selon laquelle les prestations récréatives (cf. art. 14 al. 2 let. d aLTVA) se caractérisent par le fait qu'elles sont destinées à être présentées à un public sans répondre aux besoins concrets d'une personne individuelle ou d'un petit groupe de personnes, ce qui n'est pas le cas des prestations d'escort girls (consid. 9.1.3 et 9.5). Localisation des prestations selon la règle générale de l'art. 14 al. 1 aLTVA pour les périodes soumises à l'ancien droit (consid. 9.1.5). Pour les périodes soumises au nouveau droit, interprétation de l'art. 8 al. 2 let. a LTVA (consid. 9.6.1-9.6.5) et applicabilité de cette disposition pour localiser les prestations au lieu du prestataire, soit en l'espèce la société employeuse (consid. 9.6.7 et 9.6.8).

IT

Art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d vLIVA; art. 8 cpv. 2 lett. a e lett. c LIVA; escort che esercitano un'attività dipendente dal profilo dell'IVA; luogo della prestazione di servizi; nozione di prestazione di intrattenimento; prestazioni che normalmente sono direttamente fornite a persone fisiche presenti. Conferma della giurisprudenza, applicabile pure sotto il nuovo diritto (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA), secondo la quale le prestazioni di intrattenimento (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. d vLIVA) si contraddistinguono per il fatto che sono destinate ad essere presentate al pubblico senza dovere soddisfare le necessità concrete di una persona o di un piccolo gruppo di persone, ciò che non è il caso delle prestazioni di una escort (consid. 9.1.3 e 9.5). Localizzazione delle prestazioni secondo la regola generale dell'art. 14 cpv. 1 vLIVA per i periodi sottoposti al diritto previgente (consid. 9.1.5). Per i periodi che soggiacciono al nuovo diritto, interpretazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. a LIVA (consid. 9.6.1-9.6.5) e applicabilità di questa norma per localizzare le prestazioni nel luogo del prestatore, nel caso concreto la società datrice di lavoro (consid. 9.6.7 e 9.6.8).

Vedi sentenza: 2C 850/2014: Finances publiques & droit fiscal
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