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BGE 142 II 243

Art. 3 lett. a, art. 33 LFINMA; art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 35, art. 61 PA; art. 9 cpv. 2 vOBCR; art. 6 n. 1 CEDU; art. 14 n. 3 lett. g Patto ONU II. Procedura tesa alla pronuncia di un divieto di esercizio della professione in ambito di mercati finanziari; principio secondo cui nessuno è tenuto ad autoincriminarsi. Una decisione pronunciata contro un'entità sottoposta a sorveglianza non è opponibile, nel senso di una decisione pregiudiziale cresciuta in giudicato, contro una persona fisica che lavora o ha lavorato per detta entità e che è, nel seguito, oggetto lei stessa di una procedura (consid. 2). Esigenze in merito al grado di motivazione nel caso di omissioni rilevanti dal punto di vista della sorveglianza (consid. 3.1). Le dichiarazioni che una persona fisica ha rilasciato nel quadro della procedura contro l'entità sottoposta a sorveglianza possono essere prese in considerazione nella procedura che mira a pronunciare un divieto d'esercizio della professione: il principio secondo cui nessuno è tenuto ad autoincriminarsi non si oppone all'uso di queste dichiarazioni, siccome il divieto di esercitare la professione costituisce, per sua natura e gravità, una misura dettata da motivi di polizia economica che restringe la libertà economica e non un'accusa di carattere penale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 3.2-3.4).

3 marzo 2019·Volume 142·II·Dossier: 2C_739/2015·2 visualizzazioni
DE

19. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 3 let. a, art. 33 LFINMA; art. 29 al. 2 Cst.; art. 35, art. 61 PA; art. 9 al. 2 aOB; art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 par. 3 let. g Pacte Onu II. Procédure relative à une interdiction d'exercer dans le domaine des marchés financiers; principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lui-même. Une décision prononcée à l'encontre d'une entité assujettie à surveillance n'est pas opposable, en tant que décision préjudicielle entrée en force, à une personne physique qui travaille ou a travaillé pour l'entité assujettie et qui fait, par la suite, l'objet d'une procédure distincte (consid. 2). Exigences quant au degré de motivation en cas d'omissions qui relèvent du droit de la surveillance (consid. 3.1). Les déclarations qu'une personne physique a faites dans le cadre de la procédure dirigée contre l'entité assujettie peuvent être prises en compte dans la procédure visant à prononcer une interdiction d'exercer: le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lui-même ne s'oppose pas à l'utilisation de ces déclarations, car l'interdiction d'exercer constitue, en ce qui concerne sa nature et sa gravité, une mesure de police économique qui restreint la liberté économique et non pas une sanction pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 3.2-3.4).

IT

Art. 3 lett. a, art. 33 LFINMA; art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 35, art. 61 PA; art. 9 cpv. 2 vOBCR; art. 6 n. 1 CEDU; art. 14 n. 3 lett. g Patto ONU II. Procedura tesa alla pronuncia di un divieto di esercizio della professione in ambito di mercati finanziari; principio secondo cui nessuno è tenuto ad autoincriminarsi. Una decisione pronunciata contro un'entità sottoposta a sorveglianza non è opponibile, nel senso di una decisione pregiudiziale cresciuta in giudicato, contro una persona fisica che lavora o ha lavorato per detta entità e che è, nel seguito, oggetto lei stessa di una procedura (consid. 2). Esigenze in merito al grado di motivazione nel caso di omissioni rilevanti dal punto di vista della sorveglianza (consid. 3.1). Le dichiarazioni che una persona fisica ha rilasciato nel quadro della procedura contro l'entità sottoposta a sorveglianza possono essere prese in considerazione nella procedura che mira a pronunciare un divieto d'esercizio della professione: il principio secondo cui nessuno è tenuto ad autoincriminarsi non si oppone all'uso di queste dichiarazioni, siccome il divieto di esercitare la professione costituisce, per sua natura e gravità, una misura dettata da motivi di polizia economica che restringe la libertà economica e non un'accusa di carattere penale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 3.2-3.4).

Vedi sentenza: BGE 142 II 243: Wirtschaft
BGE 142 II 243 — Swissrulings