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BGE 141 V 416

Art. 1e OPP 2; validità dei principi della previdenza professionale anche per gli istituti di previdenza con libera scelta delle strategie d'investimento nel solo ambito della previdenza sovraobbligatoria. Il numero delle strategie d'investimento che può offrire un istituto di previdenza per ogni piano di previdenza o cassa di previdenza nell'ambito dell'art. 1e OPP 2 non è stato disciplinato in maniera precisa dal Consiglio federale. Questa disposizione regolamentare non può però essere svuotata dal suo contenuto con un'interpretazione estensiva, avente per effetto di rendere inoperante il principio della collettività. È fatto divieto alle fondazioni collettive con molte casse di previdenza affiliate di prevedere un'offerta così grande da rendere irrealistico il rispetto del principio della collettività (consid. 5.3). Anche le soluzioni di previdenza con libera scelta della strategia d'investimento devono rispettare il principio d'adeguatezza della previdenza. Il fatto che l'autorità di vigilanza esiga un esame preliminare di ogni strategia d'investimento ad opera del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale non è sproporzionato né tanto meno contrario al diritto federale (consid. 6.5).

4 febbraio 2018·Volume 141·V·Dossier: 9C_486/2014·2 visualizzazioni
DE

46. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. PensFlex - Sammelstiftung für die ausserobligatorische berufliche Vorsorge gegen Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 1e OPP 2; application des principes de la prévoyance professionnelle aux institutions de prévoyance avec libre choix des stratégies de placement actives uniquement dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Le nombre de stratégies de placement que peut offrir une institution de prévoyance dans le cadre d'un même plan de prévoyance ou d'une même oeuvre de prévoyance au sens de l'art. 1e OPP 2 n'a pas été fixé précisément par le Conseil fédéral. Cette disposition réglementaire ne saurait toutefois être vidée de son contenu par le biais d'une interprétation extensive, avec pour effet de rendre inopérant le principe de la collectivité. Il est interdit aux institutions collectives auxquelles de nombreuses oeuvres de prévoyance sont affiliées de prévoir une offre tellement importante que le respect du principe de la collectivité n'apparaît plus réaliste (consid. 5.3). Les solutions de prévoyance avec libre choix de la stratégie de placement doivent également respecter le principe d'adéquation de la prévoyance. Le fait que l'autorité de surveillance exige un examen préalable de chaque stratégie de placement par l'expert en matière de prévoyance professionnelle n'est pas disproportionné ni de toute autre manière contraire au droit fédéral (consid. 6.5).

IT

Art. 1e OPP 2; validità dei principi della previdenza professionale anche per gli istituti di previdenza con libera scelta delle strategie d'investimento nel solo ambito della previdenza sovraobbligatoria. Il numero delle strategie d'investimento che può offrire un istituto di previdenza per ogni piano di previdenza o cassa di previdenza nell'ambito dell'art. 1e OPP 2 non è stato disciplinato in maniera precisa dal Consiglio federale. Questa disposizione regolamentare non può però essere svuotata dal suo contenuto con un'interpretazione estensiva, avente per effetto di rendere inoperante il principio della collettività. È fatto divieto alle fondazioni collettive con molte casse di previdenza affiliate di prevedere un'offerta così grande da rendere irrealistico il rispetto del principio della collettività (consid. 5.3). Anche le soluzioni di previdenza con libera scelta della strategia d'investimento devono rispettare il principio d'adeguatezza della previdenza. Il fatto che l'autorità di vigilanza esiga un esame preliminare di ogni strategia d'investimento ad opera del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale non è sproporzionato né tanto meno contrario al diritto federale (consid. 6.5).

Vedi sentenza: 9C 486/2014: Berufliche Vorsorge
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