Art. 50 cpv. 2 LAI in relazione all'art. 20 cpv. 2 LAVS; art. 63 cpv. 2 e art. 71 secondo periodo LPGA; n. 10061 delle direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; ordine di priorità nell'ambito della compensazione. Non vi è un motivo pertinente per derogare al n. 10061 DR, che - in caso di pagamenti a titolo retroattivo - dà la priorità nella compensazione ai crediti dell'AVS o dell'AI, rispettivamente privilegia i crediti intrasistemici rispetto a quelli intersistemici. Non vi è alcuna base legale che consenta di dare la priorità ai crediti del settore assicurativo tenuto ad assumere il caso in via anticipata (consid. 6.3.1 e 6.3.2).
15. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Sozialversicherungen gegen Arbeitslosenkasse Ob- und Nidwalden und Mitb. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 50 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 20 al. 2 LAVS; art. 63 al. 2 et art. 71, 2e phrase, LPGA; ch. 10061 des directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale; hiérarchie dans le domaine de la compensation. Il n'y a aucune raison de déroger au ch. 10061 DR, lequel donne - en cas de paiements à titre rétroactif - la priorité dans la compensation aux prétentions de l'AVS ou de l'AI, soit aux prétentions intrasystémiques, par rapport aux prétentions intersystémiques. Il n'existe aucune base légale permettant de donner la priorité aux prétentions de la branche d'assurance tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge (consid. 6.3.1 et 6.3.2).
Art. 50 cpv. 2 LAI in relazione all'art. 20 cpv. 2 LAVS; art. 63 cpv. 2 e art. 71 secondo periodo LPGA; n. 10061 delle direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; ordine di priorità nell'ambito della compensazione. Non vi è un motivo pertinente per derogare al n. 10061 DR, che - in caso di pagamenti a titolo retroattivo - dà la priorità nella compensazione ai crediti dell'AVS o dell'AI, rispettivamente privilegia i crediti intrasistemici rispetto a quelli intersistemici. Non vi è alcuna base legale che consenta di dare la priorità ai crediti del settore assicurativo tenuto ad assumere il caso in via anticipata (consid. 6.3.1 e 6.3.2).