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BGE 141 V 119

Art. 56a cpv. 1 LPP (nella versione in vigore fino a fine 2011); responsabilità. Non vi è diritto di regresso del Fondo di garanzia LPP contro l'amministratore unico della società esecutrice di servizi finanziari dell'istituto di previdenza professionale divenuto insolvibile, quando egli ha sempre agito solo nella sua qualità di amministratore unico della società esecutrice di servizi finanziari e non è mai stato in rapporto contrattuale con l'istituto di previdenza, e pertanto non ha mai svolto alcuna funzione nell'ambito della previdenza professionale (consid. 3.3). Non si realizzano le condizioni per una sua responsabilità derivante dal principio della trasparenza (consid. 3.4).

6 dicembre 2015·Volume 141·V·Dossier: 9C_230/2014·1 visualizzazioni
DE

13. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Sicherheitsfonds BVG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité. Il n'y a pas de place pour une prétention récursoire du Fonds de garantie LPP contre l'administrateur unique de la société prestataire de services financiers de l'institution de prévoyance insolvable, lorsque celui-ci a toujours agi en qualité d'administrateur de la société prestataire de services financiers et n'a lui-même jamais été en relation contractuelle avec l'institution de prévoyance, partant n'a assumé aucune fonction dans le domaine de la prévoyance professionnelle (consid. 3.3). Les conditions pour une responsabilité découlant du principe de la transparence ne sont pas données (consid. 3.4).

IT

Art. 56a cpv. 1 LPP (nella versione in vigore fino a fine 2011); responsabilità. Non vi è diritto di regresso del Fondo di garanzia LPP contro l'amministratore unico della società esecutrice di servizi finanziari dell'istituto di previdenza professionale divenuto insolvibile, quando egli ha sempre agito solo nella sua qualità di amministratore unico della società esecutrice di servizi finanziari e non è mai stato in rapporto contrattuale con l'istituto di previdenza, e pertanto non ha mai svolto alcuna funzione nell'ambito della previdenza professionale (consid. 3.3). Non si realizzano le condizioni per una sua responsabilità derivante dal principio della trasparenza (consid. 3.4).

Vedi sentenza: 9C 230/2014: Berufliche Vorsorge