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BGE 141 III 580

Art. 4, 17 e 229 cpv. 1 LEF; art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; assistenza; legittimazione ricorsuale dell'amministrazione del fallimento; obbligo di presenza del fallito nella procedura di fallimento. Legittimazione dell'amministrazione del fallimento ad impugnare il rifiuto di assistenza di un altro ufficio dei fallimenti (consid. 1.2). Principi disciplinanti il dovere di assistenza delle autorità di esecuzione e fallimenti (consid. 3.1). L'obbligo di presenza del fallito vale nei rapporti tra l'autorità ed il debitore; esso non rimpiazza il dovere di assistenza (consid. 3.2). L'ufficio cui è chiesta l'assistenza non deve esaminare la legalità dell'operazione richiesta (consid. 3.3).

31 marzo 2016·Volume 141·III·Dossier: 5A_80/2015·3 visualizzazioni
DE

76. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Konkursamt Kriens gegen Konkursamt Aargau (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 4, 17 et 229 al. 1 LP; art. 76 al. 1 let. b LTF; entraide; qualité pour recourir de l'administration de la faillite; devoir de présence du débiteur dans la procédure de faillite. Qualité pour recourir de l'administration de la faillite contre le refus d'entraide d'un autre office des faillites (consid. 1.2). Principes régissant le devoir d'entraide des offices des poursuites et des faillites (consid. 3.1). Le devoir de présence du débiteur vaut dans les relations entre l'autorité et le débiteur; il ne remplace pas le devoir d'entraide (consid. 3.2). L'office requis n'a pas à examiner l'admissibilité de l'acte officiel sollicité (consid. 3.3).

IT

Art. 4, 17 e 229 cpv. 1 LEF; art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; assistenza; legittimazione ricorsuale dell'amministrazione del fallimento; obbligo di presenza del fallito nella procedura di fallimento. Legittimazione dell'amministrazione del fallimento ad impugnare il rifiuto di assistenza di un altro ufficio dei fallimenti (consid. 1.2). Principi disciplinanti il dovere di assistenza delle autorità di esecuzione e fallimenti (consid. 3.1). L'obbligo di presenza del fallito vale nei rapporti tra l'autorità ed il debitore; esso non rimpiazza il dovere di assistenza (consid. 3.2). L'ufficio cui è chiesta l'assistenza non deve esaminare la legalità dell'operazione richiesta (consid. 3.3).

Vedi sentenza: BGE 141 III 580: Schuldbetreibungs- und Konkursrecht