Art. 8 cpv. 3 Cost. combinato con l'art. 3 LPar; parità (salariale) fra uomo e donna; identificazione legata al sesso dell'impiego di docente di scuola elementare nel Canton Argovia. Considerazioni sul principio generale dell'uguaglianza giuridica secondo l'art. 8 cpv. 1 Cost. (consid. 6.1.1), sul diritto di uomo e donna a un salario uguale per un lavoro di uguale valore a norma dell'art. 8 cpv. 3 Cost. combinato con l'art. 3 LPar (consid. 6.1.2) e sulle circostanze di fatto richieste per l'identificazione a ragione del sesso della professione in esame in particolare nell'ottica di un'eventuale discriminazione salariale (indiretta) fondata sul sesso (consid. 6.1.3, 6.2-6.5). Fino ad ora, l'impiego di docente di scuola elementare è sempre stato considerato neutro rispetto alle professioni tipicamente femminili (consid. 7). In questo momento, nel Canton Argovia, la quota di donne nel personale di insegnamento delle scuole elementari si situa manifestamente al di sopra del 70 % (consid. 8.1). Quando si constata, al momento determinante per la disamina, che una categoria professionale presenta un elemento quantitativo chiaro sulla base di un'evoluzione di lunga durata, l'elemento storico passa in secondo piano (consid. 8.2.1). Alla luce del carattere continuo e costante dell'evoluzione osservata nel corso dei venti anni precedenti, la quale permette di escludere un fenomeno puramente passeggero, la professione di docente di scuola elementare deve essere qualificata come funzione specificatamente femminile (consid. 9). Alla luce di ciò, v'è l'obbligo di esaminare la retribuzione di questa professione sotto il profilo della differenza salariale fondata sulla parità dei sessi, in modo particolare valutando se si presentano fattori non giustificabili oggettivamente o discriminatori. La causa deve pertanto essere rinviata al Tribunale cantonale perché proceda a questo esame (consid. 9.2 e 10).
31. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Schulpflege B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 8 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 3 LEg (loi sur l'égalité); égalité (salariale) entre hommes et femmes; identification à un genre de la profession d'enseignant du primaire dans le canton d'Argovie. Considérations sur le principe général de l'égalité de traitement selon l'art. 8 al. 1 Cst. (consid. 6.1.1), sur le droit de l'homme et de la femme à un salaire égal pour un travail de valeur égale au sens de l'art. 8 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 3 LEg (consid. 6.1.2), ainsi que sur les conditions de fait requises pour une identification de la profession concernée à un genre en vue de l'examen d'une éventuelle discrimination salariale (indirecte) fondée sur le sexe (consid. 6.1.3, 6.2-6.5). Jusqu'à maintenant, il était considéré et admis que la profession d'enseignant du primaire était neutre sous l'angle du genre par rapport à des professions typiquement féminines (consid. 7). Actuellement, dans le canton d'Argovie, la part de femmes parmi le personnel de l'enseignement primaire s'élève nettement au-dessus de 70 % (consid. 8.1). Lorsqu'on observe, au moment déterminant de l'examen, qu'une catégorie professionnelle donnée présente un indice quantitatif clair sur la base d'un processus de longue durée, un éventuel aspect historique pour l'identification de genre passe au second plan (consid. 8.2.1). En considération du caractère continu et constant de l'évolution observée au cours des vingt dernières années, lequel permet d'exclure l'éventualité d'un phénomène purement temporaire, la profession d'enseignant du primaire doit être qualifiée de spécifiquement féminine dans le canton d'Argovie (consid. 9). A partir de là, la rémunération de cette fonction peut et doit faire l'objet d'un examen sous l'angle de l'interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe, en particulier sur l'existence éventuelle de motifs non objectifs, respectivement de leur caractère discriminatoire. L'affaire est renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle procède à cet examen (consid. 9.2 et 10).
Art. 8 cpv. 3 Cost. combinato con l'art. 3 LPar; parità (salariale) fra uomo e donna; identificazione legata al sesso dell'impiego di docente di scuola elementare nel Canton Argovia. Considerazioni sul principio generale dell'uguaglianza giuridica secondo l'art. 8 cpv. 1 Cost. (consid. 6.1.1), sul diritto di uomo e donna a un salario uguale per un lavoro di uguale valore a norma dell'art. 8 cpv. 3 Cost. combinato con l'art. 3 LPar (consid. 6.1.2) e sulle circostanze di fatto richieste per l'identificazione a ragione del sesso della professione in esame in particolare nell'ottica di un'eventuale discriminazione salariale (indiretta) fondata sul sesso (consid. 6.1.3, 6.2-6.5). Fino ad ora, l'impiego di docente di scuola elementare è sempre stato considerato neutro rispetto alle professioni tipicamente femminili (consid. 7). In questo momento, nel Canton Argovia, la quota di donne nel personale di insegnamento delle scuole elementari si situa manifestamente al di sopra del 70 % (consid. 8.1). Quando si constata, al momento determinante per la disamina, che una categoria professionale presenta un elemento quantitativo chiaro sulla base di un'evoluzione di lunga durata, l'elemento storico passa in secondo piano (consid. 8.2.1). Alla luce del carattere continuo e costante dell'evoluzione osservata nel corso dei venti anni precedenti, la quale permette di escludere un fenomeno puramente passeggero, la professione di docente di scuola elementare deve essere qualificata come funzione specificatamente femminile (consid. 9). Alla luce di ciò, v'è l'obbligo di esaminare la retribuzione di questa professione sotto il profilo della differenza salariale fondata sulla parità dei sessi, in modo particolare valutando se si presentano fattori non giustificabili oggettivamente o discriminatori. La causa deve pertanto essere rinviata al Tribunale cantonale perché proceda a questo esame (consid. 9.2 e 10).