Art. 69 cpv. 2 LPP in combinato disposto con l'art. 45a OPP 2 (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011); art. 44 cpv. 1 e art. 47 cpv. 2 OPP 2 (in vigore dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2013) combinati con l'art. 65a cpv. 1 e 5 nonché art. 71 cpv. 1 LPP; art. 27h cpv. 1 OPP 2 (in vigore fino al 31 maggio 2009); costituzione di una riserva di fluttuazione di valore per istituzioni di previdenza di diritto pubblico che tengono il loro bilancio in cassa aperta e dovere del datore di lavoro uscente di compiere versamenti complementari in caso di copertura insufficiente. La costituzione di una riserva di fluttuazione in caso di superamento dell'obiettivo di tasso di copertura inferiore al 100 % (soglia al di sotto di cui occorre adottare misure di risanamento) prevista nel regolamento di un istituto di previdenza di una corporazione di diritto pubblico con garanzia dello Stato antecedente l'entrata in vigore il 1° gennaio 2012 degli art. 72a segg. LPP è conforme alla legge (consid. 4). La determinazione della quota di disavanzo che deve assumere il datore di lavoro uscente, basata su di un contratto di affiliazione e su di un regolamento, senza che sia presa in considerazione o dissolta la riserva di fluttuazione, non costituisce una disparità di trattamento rispetto ai datori di lavoro rimanenti (consid. 5 e 6).
54. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Aargauische Pensionskasse APK gegen Einwohnergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 69 al. 2 LPP en relation avec l'art. 45 OPP 2 (dans leur teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); art 44 al. 1 et art. 47 al. 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2013) en relation avec l'art. 65a al. 1 et 5 ainsi que l'art. 71 al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2009); constitution de réserves de fluctuation de valeur dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public qui tiennent leur bilan en caisse ouverte et devoir de l'employeur sortant de faire des versements complémentaires en cas de découvert. La constitution d'une réserve de fluctuation prévue dans le règlement de l'institution de prévoyance d'une collectivité de droit public avec garantie de l'Etat avant l'entrée en vigueur des art. 72a ss LPP le 1 er janvier 2012 en cas de dépassement du taux de couverture cible de moins de 100 % (valeur au-dessous de laquelle les mesures d'assainissement doivent être prises) est conforme à la loi (consid. 4). La détermination de la part du découvert actuariel que l'employeur sortant doit assumer, sans prise en considération, respectivement sans dissolution de la réserve de fluctuation, sur la base du contrat d'application et du règlement, ne représente pas une inégalité de traitement vis-à-vis des employeurs restants (consid. 5 et 6).
Art. 69 cpv. 2 LPP in combinato disposto con l'art. 45a OPP 2 (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011); art. 44 cpv. 1 e art. 47 cpv. 2 OPP 2 (in vigore dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2013) combinati con l'art. 65a cpv. 1 e 5 nonché art. 71 cpv. 1 LPP; art. 27h cpv. 1 OPP 2 (in vigore fino al 31 maggio 2009); costituzione di una riserva di fluttuazione di valore per istituzioni di previdenza di diritto pubblico che tengono il loro bilancio in cassa aperta e dovere del datore di lavoro uscente di compiere versamenti complementari in caso di copertura insufficiente. La costituzione di una riserva di fluttuazione in caso di superamento dell'obiettivo di tasso di copertura inferiore al 100 % (soglia al di sotto di cui occorre adottare misure di risanamento) prevista nel regolamento di un istituto di previdenza di una corporazione di diritto pubblico con garanzia dello Stato antecedente l'entrata in vigore il 1° gennaio 2012 degli art. 72a segg. LPP è conforme alla legge (consid. 4). La determinazione della quota di disavanzo che deve assumere il datore di lavoro uscente, basata su di un contratto di affiliazione e su di un regolamento, senza che sia presa in considerazione o dissolta la riserva di fluttuazione, non costituisce una disparità di trattamento rispetto ai datori di lavoro rimanenti (consid. 5 e 6).