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BGE 140 V 405

Art. 52 e 56a LPP (entrambi in vigore fino al 31 dicembre 2004), art. 71 LPP, responsabilità dell'organo di controllo per investimenti presso il datore di lavoro. Gli investimenti dell'istituto di previdenza presso la società fondatrice sono in linea di principio un rischio. Agli inizi degli anni 1990, le esigenze in ambito di solvibilità della società fondatrice erano valutate con meno rigore, ma comprendevano per lo meno una verifica della situazione economica della società datrice di lavoro (consid. 5.2). Quando l'organo di revisione - nel quadro di un'indicazione fornita a margine del suo ruolo di organo di controllo - reputa conforme alla legge l'acquisto di azioni della società fondatrice, poiché il prezzo d'acquisto sensibilmente inferiore a quello pagato è stato comunicato dagli organi (condannati penalmente in seguito) della società fondatrice, una sua responsabilità è esclusa per assenza di nesso di causalità adeguato, anche nell'ipotesi in cui una violazione dei propri obblighi dovesse essere ammessa (consid. 5). Se la colpa dell'organo di revisione nell'ambito dell'elaborazione di rapporti dell'organo di controllo è relegata a tal punto in secondo piano rispetto agli atti criminali degli organi di fondazione da rendere interrotto un nesso di causalità, la responsabilità è esclusa (consid. 6).

3 luglio 2016·Volume 140·V·Dossier: 9C_492/2013·1 visualizzazioni
DE

53. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Stiftung Sicherheitsfonds BVG gegen Treuhand A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 52 et 56a LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), art. 71 LPP; responsabilité de l'organe de contrôle en lien avec des placements chez l'employeur. Constitue en principe un risque le fait pour l'institution de prévoyance de procéder à des placements financiers auprès de la société fondatrice. Au début des années 1990, les exigences en matière de solvabilité de la société fondatrice étaient appréciées avec plus de souplesse, mais elles contenaient à tout le moins un contrôle de la situation économique de la société employeuse (consid. 5.2). Lorsque l'organe de révision juge - dans le cadre d'un renseignement qu'il a donné en marge de ses fonctions d'organe de contrôle - l'achat de parts de la société fondatrice comme étant conforme à la loi, car un prix d'achat notablement inférieur à celui effectivement payé lui a été communiqué par les organes (condamnés plus tard pénalement) de la société fondatrice, sa responsabilité est exclue faute de causalité adéquate, et cela même si une violation de ses obligations devait être admise (consid. 5). Une responsabilité est exclue lorsque les agissements criminels des organes de l'institution de prévoyance relèguent à tel point à l'arrière-plan la faute de l'organe de révision commise en lien avec l'établissement de ses rapports de révision qu'il faut considérer le lien de causalité comme interrompu (consid. 6).

IT

Art. 52 e 56a LPP (entrambi in vigore fino al 31 dicembre 2004), art. 71 LPP, responsabilità dell'organo di controllo per investimenti presso il datore di lavoro. Gli investimenti dell'istituto di previdenza presso la società fondatrice sono in linea di principio un rischio. Agli inizi degli anni 1990, le esigenze in ambito di solvibilità della società fondatrice erano valutate con meno rigore, ma comprendevano per lo meno una verifica della situazione economica della società datrice di lavoro (consid. 5.2). Quando l'organo di revisione - nel quadro di un'indicazione fornita a margine del suo ruolo di organo di controllo - reputa conforme alla legge l'acquisto di azioni della società fondatrice, poiché il prezzo d'acquisto sensibilmente inferiore a quello pagato è stato comunicato dagli organi (condannati penalmente in seguito) della società fondatrice, una sua responsabilità è esclusa per assenza di nesso di causalità adeguato, anche nell'ipotesi in cui una violazione dei propri obblighi dovesse essere ammessa (consid. 5). Se la colpa dell'organo di revisione nell'ambito dell'elaborazione di rapporti dell'organo di controllo è relegata a tal punto in secondo piano rispetto agli atti criminali degli organi di fondazione da rendere interrotto un nesso di causalità, la responsabilità è esclusa (consid. 6).

Vedi sentenza: BGE 140 V 405: Berufliche Vorsorge
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