Art. 13 cpv. 1 e art. 123 cpv. 1 Cost., art. 8 CEDU; legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Competenza dei Cantoni per disciplinare l'attività preventiva della polizia, indipendente da un sospetto di reato e non fondata sul diritto processuale penale federale (consid. 5). Panoramica della regolamentazione sull'inchiesta preventiva mascherata e sulla raccolta di informazioni su internet secondo la legge sulla polizia (consid. 6). Inchiesta preventiva mascherata: la disposizione cantonale (§ 32e LPol/ZH) si riferisce a reati gravi ai sensi dell'art. 286 cpv. 2 CPP. Per l'esecuzione è rinviato agli art. 151 e 287-298 CPP, ciò che permette di evitare che gli agenti infiltrati agiscano come "agents provocateurs". La regolamentazione soddisfa alle esigenze dello Stato di diritto con riferimento sia all'approvazione giudiziaria sia ai diritti procedurali e alla protezione giuridica delle persone interessate (consid. 7). Sorveglianza di forum di discussione (chat rooms): il § 32f cpv. 2 LPol/ZH permette la sorveglianza delle comunicazioni sulle piattaforme di discussioni virtuali che sono accessibili solo a un numero limitato di utilizzatori (Closed User Groups). Una tale raccolta di informazioni può comportare un'ingerenza nella sfera privata e nel segreto delle telecomunicazioni (consid. 8.4). Concerne di principio tutti gli utilizzatori di questo mezzo di comunicazione. Si tratta di un metodo di sorveglianza molto ampio, che permette la raccolta e l'utilizzazione di dati sulla sfera privata di un'ampia cerchia di persone contro le quali non esiste alcun sospetto di comportamento illecito (consid. 8.7.2.1). La disposizione non è compatibile con il principio della proporzionalità, siccome non sottopone la sorveglianza ad alcuna approvazione giudiziaria preventiva, non concede un'informazione posteriore alle persone interessate e non garantisce loro una protezione giuridica (consid. 8.7.2.4). Riferimento alle disposizioni del CPP sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (consid. 8.8).
29. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Kantonsrat des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 13 al. 1 et art. 123 al. 1 Cst., art. 8 CEDH; loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication. Compétence des cantons pour réglementer l'activité préventive de la police, indépendante d'un soupçon d'infraction et non fondée sur le droit fédéral de procédure pénale (consid. 5). Aperçu de la réglementation sur l'investigation préventive secrète et la récolte d'informations sur internet selon la loi sur la police (consid. 6). Investigation secrète: la disposition cantonale (§ 32e LPol/ZH) se rapporte à des délits graves au sens de l'art. 286 al. 2 CPP. S'agissant de l'exécution, il est renvoyé aux art. 151 et 287-298 CPP, ce qui permet d'éviter que l'agent infiltré ne devienne agent provocateur. La réglementation satisfait aux exigences d'un Etat de droit s'agissant de l'autorisation judiciaire, des droits de procédure et de la protection juridique des personnes concernées (consid. 7). Surveillance des forums de discussions: le § 32f al. 2 LPol/ZH permet la surveillance des communications sur les plateformes de discussions virtuelles qui ne sont accessibles qu'à un nombre limité d'utilisateurs (Closed User Groups). Une telle récolte d'informations peut porter atteinte à la sphère privée et au secret des télécommunications (consid. 8.4). Elle s'étend en principe à l'ensemble des utilisateurs de ce moyen de communication. Il s'agit d'une méthode de surveillance très large qui permet la récolte et l'exploitation de données sur la sphère privée de nombreuses personnes contre lesquelles il n'existe aucun soupçon de comportement illicite (consid. 8.7.2.1). La disposition n'est pas compatible avec le principe de proportionnalité, car elle ne soumet la surveillance à aucune autorisation judiciaire préalable et n'accorde ni information ultérieure, ni protection juridique aux personnes concernées (consid. 8.7.2.4). Référence aux dispositions du CPP sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (consid. 8.8).
Art. 13 cpv. 1 e art. 123 cpv. 1 Cost., art. 8 CEDU; legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Competenza dei Cantoni per disciplinare l'attività preventiva della polizia, indipendente da un sospetto di reato e non fondata sul diritto processuale penale federale (consid. 5). Panoramica della regolamentazione sull'inchiesta preventiva mascherata e sulla raccolta di informazioni su internet secondo la legge sulla polizia (consid. 6). Inchiesta preventiva mascherata: la disposizione cantonale (§ 32e LPol/ZH) si riferisce a reati gravi ai sensi dell'art. 286 cpv. 2 CPP. Per l'esecuzione è rinviato agli art. 151 e 287-298 CPP, ciò che permette di evitare che gli agenti infiltrati agiscano come "agents provocateurs". La regolamentazione soddisfa alle esigenze dello Stato di diritto con riferimento sia all'approvazione giudiziaria sia ai diritti procedurali e alla protezione giuridica delle persone interessate (consid. 7). Sorveglianza di forum di discussione (chat rooms): il § 32f cpv. 2 LPol/ZH permette la sorveglianza delle comunicazioni sulle piattaforme di discussioni virtuali che sono accessibili solo a un numero limitato di utilizzatori (Closed User Groups). Una tale raccolta di informazioni può comportare un'ingerenza nella sfera privata e nel segreto delle telecomunicazioni (consid. 8.4). Concerne di principio tutti gli utilizzatori di questo mezzo di comunicazione. Si tratta di un metodo di sorveglianza molto ampio, che permette la raccolta e l'utilizzazione di dati sulla sfera privata di un'ampia cerchia di persone contro le quali non esiste alcun sospetto di comportamento illecito (consid. 8.7.2.1). La disposizione non è compatibile con il principio della proporzionalità, siccome non sottopone la sorveglianza ad alcuna approvazione giudiziaria preventiva, non concede un'informazione posteriore alle persone interessate e non garantisce loro una protezione giuridica (consid. 8.7.2.4). Riferimento alle disposizioni del CPP sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (consid. 8.8).