Art. 10 cpv. 1, art. 23 lett. a e art. 60 cpv. 2 lett. e LPP; art. 8 LADI; art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati; diritto di un'assicurata divenuta invalida dopo l'annuncio alla disoccupazione ma prima di percepire indennità giornaliere a prestazioni d'invalidità LPP. L'assicurata che diventa incapace al lavoro a causa di malattia e più tardi invalida dopo l'annuncio alla disoccupazione ma prima ancora di percepire indennità giornaliere è assicurata per la previdenza professionale presso la Fondazione istituto collettore LPP qualora adempia i requisiti per il diritto all'indennità di disoccupazione previsti dall'art. 8 LADI; ella ha diritto in questo caso a prestazioni d'invalidità LPP (consid. 2-4).
76. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. H. gegen Stiftung Auffangeinrichtung BVG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 10 al. 1, art. 23 let. a et art. 60 al. 2 let. e LPP; art. 8 LACI; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs; droit d'une assurée devenue invalide après l'inscription à l'assurance-chômage mais avant la perception d'indemnités journalières à des prestations d'invalide selon la LPP. L'assurée qui devient incapable de travailler à la suite d'une maladie et plus tard invalide après l'inscription à l'assurance-chômage mais encore avant la perception d'indemnités journalières est assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP si elle remplit les conditions du droit à l'indemnité de chômage qui sont énumérées à l'art. 8 LACI; elle a droit dans ce cas aux prestations d'invalide selon la LPP (consid. 2-4).
Art. 10 cpv. 1, art. 23 lett. a e art. 60 cpv. 2 lett. e LPP; art. 8 LADI; art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati; diritto di un'assicurata divenuta invalida dopo l'annuncio alla disoccupazione ma prima di percepire indennità giornaliere a prestazioni d'invalidità LPP. L'assicurata che diventa incapace al lavoro a causa di malattia e più tardi invalida dopo l'annuncio alla disoccupazione ma prima ancora di percepire indennità giornaliere è assicurata per la previdenza professionale presso la Fondazione istituto collettore LPP qualora adempia i requisiti per il diritto all'indennità di disoccupazione previsti dall'art. 8 LADI; ella ha diritto in questo caso a prestazioni d'invalidità LPP (consid. 2-4).