Art. 9 cpv. 3 e 4 LAVS; art. 23 cpv. 4 e art. 27 cpv. 1 OAVS; fissazione dei contributi AVS/AI/IPG in caso di attività indipendente; computo dei contributi personali AVS/AI/IPG in base all'adeguamento della LAVS entrato in vigore il 1° gennaio 2012 per il miglioramento dell'esecuzione dell'AVS. Il reddito da attività indipendente comunicato dall'autorità fiscale alla cassa di compensazione dev'essere considerato, dal profilo dell'obbligo contributivo all'AVS, come reddito netto e per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG elevato dalla cassa al 100 % (consid. 5.5). V'è però motivo di scostarsi da questa regola se con la comunicazione fiscale alla cassa viene confermato in modo chiaro, esplicito e senza riserve che non è stata effettuata alcuna deduzione (consid. 6).
72. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Sozialversicherungen gegen G. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 9 al. 3 et 4 LAVS; art. 23 al. 4 et art. 27 al. 1 RAVS; fixation des cotisations AVS/AI/APG en cas d'activité indépendante; prise en compte des cotisations personnelles versées à l'AVS/AI/APG ensuite de la modification de la LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (amélioration de la mise en oeuvre). Le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation doit être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être amené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG (consid. 5.5). Il y a lieu de s'écarter de ce principe lorsque la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (consid. 6).
Art. 9 cpv. 3 e 4 LAVS; art. 23 cpv. 4 e art. 27 cpv. 1 OAVS; fissazione dei contributi AVS/AI/IPG in caso di attività indipendente; computo dei contributi personali AVS/AI/IPG in base all'adeguamento della LAVS entrato in vigore il 1° gennaio 2012 per il miglioramento dell'esecuzione dell'AVS. Il reddito da attività indipendente comunicato dall'autorità fiscale alla cassa di compensazione dev'essere considerato, dal profilo dell'obbligo contributivo all'AVS, come reddito netto e per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG elevato dalla cassa al 100 % (consid. 5.5). V'è però motivo di scostarsi da questa regola se con la comunicazione fiscale alla cassa viene confermato in modo chiaro, esplicito e senza riserve che non è stata effettuata alcuna deduzione (consid. 6).