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BGE 139 V 442

Lett. a cpv. 1 in relazione con il cpv. 4 delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure) entrate in vigore il 1° gennaio 2012; art. 6-8 e 17 in relazione con l'art. 16 LPGA; art. 8, 14a e 15 segg. LAI. Secondo la lett. a cpv. 1 di queste disposizioni finali, le rendite assegnate per una sindrome senza patogenesi né eziologia chiara e senza una base di deficit organico saranno riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore di detta modifica. Se le premesse dell'art. 7 LPGA non sono adempiute, la rendita verrà ridotta o soppressa anche nel caso in cui le premesse dell'art. 17 cpv. 1 LPGA non siano date. Il cpv. 4 della disposizione stabilisce che il cpv. 1 non si applica a coloro che al momento della procedura di riesame secondo il cpv. 1 percepiscono una rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre quindici anni. Il criterio di collegamento determinante è l'inizio del diritto alla rendita e non il momento della resa della decisione di assegnazione della prestazione (consid. 3 e 4). Dal fatto che la lett. a cpv. 4 delle disposizioni finali esclude categoricamente un riesame per tutte le persone che percepiscono una rendita da più di quindici anni si può dedurre che eventuali tentativi di integrazione vengono in questi casi considerati de facto privi di senso. Il grado d'invalidità sul quale si fonda il diritto alla rendita dei suoi beneficiari non costituisce un criterio pertinente suscettibile di giustificare una deroga dal chiaro testo letterale della disposizione (consid. 5.1). Se dagli atti non emergono elementi atti a dimostrare un notevole miglioramento dello stato di salute o una modifica di altri fattori di calcolo, una valutazione della disposta soppressione della rendita non entra in linea di conto neppure sotto il titolo sostitutivo della revisione di rendita ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (consid. 6).

19 gennaio 2020·Volume 139·V·Dossier: 8C_324/2013·1 visualizzazioni
DE

57. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. IV-Stelle Luzern gegen E. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Let. a al. 1 en liaison avec l'al. 4 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (6e révision de l'AI, premier volet), entrées en vigueur le 1er janvier 2012; art. 6-8 et 17 en liaison avec l'art. 16 LPGA; art. 8, 14a et 15 ss LAI. Selon la let. a al. 1 de ces dispositions finales, les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de cette modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. D'après l'al. 4, l'al. 1 ne s'applique pas aux personnes qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure d'examen. Le moment déterminant est le début du droit à la rente et non pas la date à laquelle la décision de rente a été prononcée (consid. 3 et 4). On peut déduire du fait que la let. a al. 4 des dispositions finales exclut un réexamen chez toutes les personnes qui touchent une rente depuis plus de quinze ans, que les mesures de réadaptation sont considérées comme étant dénuées de sens dans ces cas. Le degré d'invalidité qui fonde le droit à la rente de ces bénéficiaires ne constitue pas un critère pertinent qui pourrait justifier de s'écarter du texte clair de la disposition (consid. 5.1). S'il n'existe au dossier aucun indice permettant d'établir une amélioration significative de l'état de santé ou une autre modification des éléments de calcul, il n'y a pas de place pour un examen de la décision de suppression de rente sous l'angle du motif substitué tiré de la révision de rente selon l'art. 17 al. 1 LPGA (consid. 6).

IT

Lett. a cpv. 1 in relazione con il cpv. 4 delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure) entrate in vigore il 1° gennaio 2012; art. 6-8 e 17 in relazione con l'art. 16 LPGA; art. 8, 14a e 15 segg. LAI. Secondo la lett. a cpv. 1 di queste disposizioni finali, le rendite assegnate per una sindrome senza patogenesi né eziologia chiara e senza una base di deficit organico saranno riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore di detta modifica. Se le premesse dell'art. 7 LPGA non sono adempiute, la rendita verrà ridotta o soppressa anche nel caso in cui le premesse dell'art. 17 cpv. 1 LPGA non siano date. Il cpv. 4 della disposizione stabilisce che il cpv. 1 non si applica a coloro che al momento della procedura di riesame secondo il cpv. 1 percepiscono una rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre quindici anni. Il criterio di collegamento determinante è l'inizio del diritto alla rendita e non il momento della resa della decisione di assegnazione della prestazione (consid. 3 e 4). Dal fatto che la lett. a cpv. 4 delle disposizioni finali esclude categoricamente un riesame per tutte le persone che percepiscono una rendita da più di quindici anni si può dedurre che eventuali tentativi di integrazione vengono in questi casi considerati de facto privi di senso. Il grado d'invalidità sul quale si fonda il diritto alla rendita dei suoi beneficiari non costituisce un criterio pertinente suscettibile di giustificare una deroga dal chiaro testo letterale della disposizione (consid. 5.1). Se dagli atti non emergono elementi atti a dimostrare un notevole miglioramento dello stato di salute o una modifica di altri fattori di calcolo, una valutazione della disposta soppressione della rendita non entra in linea di conto neppure sotto il titolo sostitutivo della revisione di rendita ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (consid. 6).

Vedi sentenza: 8C 324/2013: Invalidenversicherung
BGE 139 V 442 — Swissrulings