Art. 53c e 53d LPP; art. 27g cpv. 1bis OPP 2 (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011); liquidazione totale di una fondazione padronale di beneficenza. Per la data determinante della liquidazione, non è arbitrario fondarsi sul momento in cui la decisione di liquidazione è stata resa o su quello dell'esecuzione degli impegni assunti dal consiglio di fondazione; la conoscenza della cerchia delle persone interessate è per contro un criterio estraneo alla materia (consid. 4.3). Il principio della parità di trattamento non è violato se i beneficiari di un'indennità in capitale - contrariamente agli assicurati attivi e ai beneficiari di rendite - non sono presi in considerazione nel piano di ripartizione (consid. 5.4). In caso di liquidazione di una fondazione padronale di beneficenza un bilancio tecnico assicurativo è superfluo (consid. 6.2.3).
53. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Stiftung X. in Liquidation gegen P. und Mitb. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 53c et 53d LPP; art. 27g al. 1bis OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); liquidation totale d'un fonds patronal de bienfaisance. Pour la date déterminante de la liquidation, il n'est pas arbitraire de se fonder sur le moment où la décision de liquidation a été rendue ou alors sur celui de l'exécution des obligations souscrites par le conseil de fondation; en revanche, la connaissance du cercle des personnes concernées est un critère étranger à la problématique (consid. 4.3). Le principe de l'égalité de traitement n'est pas violé lorsque les bénéficiaires d'une indemnité en capital - au contraire des assurés actifs ou des rentiers - ne sont pas pris en considération dans le plan de partage (consid. 5.4). En cas de liquidation d'un fonds patronal de bienfaisance, un bilan d'assurance technique est superflu (consid. 6.2.3).
Art. 53c e 53d LPP; art. 27g cpv. 1bis OPP 2 (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011); liquidazione totale di una fondazione padronale di beneficenza. Per la data determinante della liquidazione, non è arbitrario fondarsi sul momento in cui la decisione di liquidazione è stata resa o su quello dell'esecuzione degli impegni assunti dal consiglio di fondazione; la conoscenza della cerchia delle persone interessate è per contro un criterio estraneo alla materia (consid. 4.3). Il principio della parità di trattamento non è violato se i beneficiari di un'indennità in capitale - contrariamente agli assicurati attivi e ai beneficiari di rendite - non sono presi in considerazione nel piano di ripartizione (consid. 5.4). In caso di liquidazione di una fondazione padronale di beneficenza un bilancio tecnico assicurativo è superfluo (consid. 6.2.3).