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BGE 139 V 335

Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la (ex) Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (Convenzione sulla sicurezza sociale); applicabilità intertemporale. Avuto riguardo al principio secondo cui dal profilo temporale sono di regola applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che produce conseguenze giuridiche, il criterio di collegamento determinante per la questione di sapere se la Convenzione sulla sicurezza sociale abrogata per i cittadini dell'odierna Repubblica del Kosovo con effetto da fine marzo 2010 (cfr. DTF 139 V 263) continui a essere applicabile è la nascita del diritto alla rendita AI e non già il momento della resa della decisione. Nella misura in cui dalla lettera circolare AI dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 290 del 29 gennaio 2010 fosse desumibile una soluzione contraria, non può esserne tenuto conto (consid. 6).

23 giugno 2014·Volume 139·V·Dossier: 8C_109/2013·1 visualizzazioni
DE

43. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Sozialversicherungen gegen M. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et (l'ancienne) République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (Convention de sécurité sociale); condition d'application du point de vue du droit intertemporel. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables du point de vue temporel sont, en règle générale, celles qui étaient en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, c'est le moment de la naissance du droit à la rente de l'AI et non celui du prononcé de la décision qui est déterminant pour trancher le point de savoir si la Convention de sécurité sociale, dont la validité a été dénoncée avec effet à la fin du mois de mars 2010 (cf. ATF 139 V 263), est encore applicable à des ressortissants de l'actuelle République du Kosovo. A cet égard, on ne peut pas se fonder sur la lettre circulaire AI de l'Office fédéral des assurances sociales n° 290 du 29 janvier 2010, dans la mesure où elle laisse supposer une solution divergente (consid. 6).

IT

Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la (ex) Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (Convenzione sulla sicurezza sociale); applicabilità intertemporale. Avuto riguardo al principio secondo cui dal profilo temporale sono di regola applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che produce conseguenze giuridiche, il criterio di collegamento determinante per la questione di sapere se la Convenzione sulla sicurezza sociale abrogata per i cittadini dell'odierna Repubblica del Kosovo con effetto da fine marzo 2010 (cfr. DTF 139 V 263) continui a essere applicabile è la nascita del diritto alla rendita AI e non già il momento della resa della decisione. Nella misura in cui dalla lettera circolare AI dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 290 del 29 gennaio 2010 fosse desumibile una soluzione contraria, non può esserne tenuto conto (consid. 6).

Vedi sentenza: BGE 139 V 335: Invalidenversicherung
BGE 139 V 335 — Swissrulings