Art. 56a cpv. 1 LPP (nella sua versione valida sino a fine 2011); rimedio di diritto. Il diritto di regresso del fondo di garanzia LPP contro la Confederazione per il motivo che quest'ultima avrebbe violato il suo obbligo diretto di vigilanza su un istituto di previdenza dev'essere fatto valere mediante azione giusta l'art. 73 LPP e non con istanza di responsabilità dello Stato (consid. 5).
19. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft gegen Sicherheitsfonds BVG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); voie de droit. Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre la Confédération, fondé sur la violation du devoir de surveillance directe sur une institution de prévoyance, doit faire l'objet d'une action au sens de l'art. 73 LPP et non d'une action en responsabilité contre l'Etat (consid. 5).
Art. 56a cpv. 1 LPP (nella sua versione valida sino a fine 2011); rimedio di diritto. Il diritto di regresso del fondo di garanzia LPP contro la Confederazione per il motivo che quest'ultima avrebbe violato il suo obbligo diretto di vigilanza su un istituto di previdenza dev'essere fatto valere mediante azione giusta l'art. 73 LPP e non con istanza di responsabilità dello Stato (consid. 5).