Art. 10 cpv. 3 LAVS; art. 28bis OAVS; art. 34 OPers; obbligo contributivo durante il congedo di prepensionamento. La questione di sapere se un assicurato esercita un'attività lucrativa non va decisa in funzione dell'importo di contributo, bensì tenuto conto delle circostanze economiche effettive. Un assicurato rientra nella categoria contributiva di persona esercitante attività lucrativa se, nel periodo dell'assoggettamento contributivo, esercitava un'attività lucrativa soggetta al pagamento di determinati contributi sul provento del lavoro (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS) e di una certa portata (art. 10 cpv. 1 terza frase LAVS in relazione con l'art. 28bis OAVS; consid. 5.2). Il prepensionamento secondo l'art. 34 OPers non può essere equiparato all'esonero contrattuale dall'obbligo di lavorare (consid. 6.1). Una disciplina diversa prevista dal diritto del lavoro o da norme interessanti la funzione pubblica non permette di derogare alla definizione imperativa dell'assenza di attività sotto il profilo dell'AVS (consid. 6.3). Se le prestazioni erogate durante il prepensionamento indennizzano perlomeno parzialmente le difficili precedenti condizioni di lavoro e se sussiste, in tal senso, una correlazione materiale, esse - in considerazione della DTF 111 V 161 - vanno iscritte nel conto individuale per l'anno dell'ultima attività lavorativa effettiva, conformemente al principio per il quale è determinante l'anno dell'esercizio dell'attività lucrativa (consid. 6.4).
3. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Sozialversicherungen gegen B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 10 al. 3 LAVS; art. 28bis RAVS; art. 34 OPers; obligation de cotiser durant le congé de préretraite. La question de savoir si un assuré exerce une activité lucrative ne se juge pas en fonction du montant de la cotisation, mais d'après les circonstances économiques concrètes. Un assuré est soumis au statut de personne exerçant une activité lucrative s'il exerçait, durant la période de calcul, une activité lucrative entraînant le paiement de cotisations sur le revenu du travail (art. 10 al. 1, 2e phrase, LAVS) et revêtant une certaine importance (art. 10 al. 1, 3e phrase, LAVS en corrélation avec l'art. 28bis RAVS; consid. 5.2). La préretraite au sens de l'art. 34 OPers ne peut pas être assimilée à une libération de l'obligation de travailler (consid. 6.1). Une règle différente fondée sur le droit du travail ou le droit de la fonction publique ne permet pas de déroger à la manière dont le droit de l'AVS définit l'absence d'activité lucrative (consid. 6.3). Lorsque les prestations en cas de préretraite indemnisent en partie au moins des conditions de travail antérieures difficiles et qu'il existe un lien matériel entre les premières et les secondes, elles doivent - conformément à l' ATF 111 V 161 - être inscrites au compte individuel, suivant le principe de l'année d'acquisition, pour l'année durant laquelle l'assuré a exercé sa dernière activité effective (consid. 6.4).
Art. 10 cpv. 3 LAVS; art. 28bis OAVS; art. 34 OPers; obbligo contributivo durante il congedo di prepensionamento. La questione di sapere se un assicurato esercita un'attività lucrativa non va decisa in funzione dell'importo di contributo, bensì tenuto conto delle circostanze economiche effettive. Un assicurato rientra nella categoria contributiva di persona esercitante attività lucrativa se, nel periodo dell'assoggettamento contributivo, esercitava un'attività lucrativa soggetta al pagamento di determinati contributi sul provento del lavoro (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS) e di una certa portata (art. 10 cpv. 1 terza frase LAVS in relazione con l'art. 28bis OAVS; consid. 5.2). Il prepensionamento secondo l'art. 34 OPers non può essere equiparato all'esonero contrattuale dall'obbligo di lavorare (consid. 6.1). Una disciplina diversa prevista dal diritto del lavoro o da norme interessanti la funzione pubblica non permette di derogare alla definizione imperativa dell'assenza di attività sotto il profilo dell'AVS (consid. 6.3). Se le prestazioni erogate durante il prepensionamento indennizzano perlomeno parzialmente le difficili precedenti condizioni di lavoro e se sussiste, in tal senso, una correlazione materiale, esse - in considerazione della DTF 111 V 161 - vanno iscritte nel conto individuale per l'anno dell'ultima attività lavorativa effettiva, conformemente al principio per il quale è determinante l'anno dell'esercizio dell'attività lucrativa (consid. 6.4).