Imposta per la difesa nazionale; convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (RU 1951, 920). La pensione per vecchiaia corrisposta ad un cittadino degli Stati Uniti domiciliato in Svizzera dall'Office of Social Security, di New-York, soggiace all'imposta per la difesa nazionale in ragione di quattro quinti.
20. Urteil vom 29. Juni 1962 i.S. Eidg. Steuerverwaltung gegen Stiedry und Wehrsteuer-Rekurskommission des Kantons Zürich.
Impôt pour la défense nationale; Convention entre la Suisse et les Etats- Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu (ROLF 1951, 895). La pension de vieillesse qu'un citoyen des Etats-Unis domicilié en Suisse touche de l'Office of Social Security, à New-York, est soumise, pour quatre cinquièmes, à l'impôt sur le revenu.
Imposta per la difesa nazionale; convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (RU 1951, 920). La pensione per vecchiaia corrisposta ad un cittadino degli Stati Uniti domiciliato in Svizzera dall'Office of Social Security, di New-York, soggiace all'imposta per la difesa nazionale in ragione di quattro quinti.