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BGE 139 IV 282

Divieto di reformatio in peius; art. 391 cpv. 2 primo periodo CPP. Il divieto di reformatio in peius giusta l'art. 391 cpv. 2 primo periodo CPP è violato non solo in presenza di un inasprimento della sanzione, ma anche di una qualificazione giuridica più grave dei fatti. Ciò è il caso sia ove la nuova fattispecie penale commini una pena più severa, ossia una pena massima o minima più elevata, sia ove siano ritenute infrazioni supplementari. Tale divieto è parimenti disatteso qualora in appello l'interessato sia condannato per un reato consumato invece di tentato o per correità invece di complicità (consid. 2.5). La sussistenza di un'inammissibile reformatio in peius si determina alla luce del dispositivo. Nei suoi considerandi l'autorità di ricorso può però esprimersi sulla qualificazione giuridica, se il tribunale di primo grado si è fondato su una diversa fattispecie o su delle errate considerazioni giuridiche (consid. 2.6).

13 dicembre 2015·Volume 139·IV·Dossier: 6B_712/2012·1 visualizzazioni
DE

43. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Interdiction de la reformatio in pejus; art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP. De même qu'une aggravation de la peine, une qualification juridique plus grave des faits viole l'interdiction de la reformatio in pejus consacrée par l'art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP. Tel est le cas tant lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine, minimale ou maximale, plus lourde, que lorsque des infractions supplémentaires sont retenues. Il en va de même si, en appel, le condamné est déclaré coupable de l'infraction consommée en lieu et place de la tentative ou encore comme co-auteur au lieu de complice (consid. 2.5). L'existence d'une reformatio in pejus non conforme doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est, en revanche, pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque le tribunal de première instance s'est fondé sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (consid. 2.6).

IT

Divieto di reformatio in peius; art. 391 cpv. 2 primo periodo CPP. Il divieto di reformatio in peius giusta l'art. 391 cpv. 2 primo periodo CPP è violato non solo in presenza di un inasprimento della sanzione, ma anche di una qualificazione giuridica più grave dei fatti. Ciò è il caso sia ove la nuova fattispecie penale commini una pena più severa, ossia una pena massima o minima più elevata, sia ove siano ritenute infrazioni supplementari. Tale divieto è parimenti disatteso qualora in appello l'interessato sia condannato per un reato consumato invece di tentato o per correità invece di complicità (consid. 2.5). La sussistenza di un'inammissibile reformatio in peius si determina alla luce del dispositivo. Nei suoi considerandi l'autorità di ricorso può però esprimersi sulla qualificazione giuridica, se il tribunale di primo grado si è fondato su una diversa fattispecie o su delle errate considerazioni giuridiche (consid. 2.6).

Vedi sentenza: 6B 712/2012: Straftaten
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