Art. 231 e 233 CPP; art. 31 cpv. 3 Cost. e art. 5 n. 3 CEDU; carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello; autorità competente e proporzionalità. Nonostante il testo dell'art. 233 CPP, non è contrario al senso e allo scopo di questa disposizione considerare la direzione del procedimento di appello come organo composto di magistrati diversi e distinguere in seno alla stessa autorità i giudici che statuiscono sulle questioni di carcerazione da quelli che esaminano la causa nel merito (consid. 2). Nel suo esame della proporzionalità della carcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello, il giudice della carcerazione adito giusta l'art. 231 segg. CPP non può fare astrazione dell'appello presentato dal pubblico ministero al fine di chiedere un aggravio della pena. Ciò, anche se non deve di principio esaminare nel dettaglio la fondatezza del giudizio e della pena pronunciata in prima istanza. Deve analizzare prima facie la verosimiglianza delle possibilità di successo dell'iniziativa dell'accusa (consid. 3).
41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale)
Art. 231 et 233 CPP; art. 31 al. 3 Cst. et art. 5 par. 3 CEDH; détention pendant la procédure devant la juridiction d'appel; autorité compétente et proportionnalité. Nonobstant le texte de l'art. 233 CPP, il n'est contraire ni au but ni à l'esprit de cette disposition de considérer la direction de la procédure d'appel comme une institution pouvant s'incarner dans des magistrats différents et de distinguer au sein d'une même juridiction les juges qui statuent sur les questions de détention de ceux qui examinent l'affaire au fond (consid. 2). Dans son examen de la proportionnalité de la détention, le juge de la détention saisi en application des art. 231 ss CPP ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance. Il doit analyser prima facie la vraisemblance des chances de succès de la démarche de l'accusation (consid. 3).
Art. 231 e 233 CPP; art. 31 cpv. 3 Cost. e art. 5 n. 3 CEDU; carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello; autorità competente e proporzionalità. Nonostante il testo dell'art. 233 CPP, non è contrario al senso e allo scopo di questa disposizione considerare la direzione del procedimento di appello come organo composto di magistrati diversi e distinguere in seno alla stessa autorità i giudici che statuiscono sulle questioni di carcerazione da quelli che esaminano la causa nel merito (consid. 2). Nel suo esame della proporzionalità della carcerazione durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello, il giudice della carcerazione adito giusta l'art. 231 segg. CPP non può fare astrazione dell'appello presentato dal pubblico ministero al fine di chiedere un aggravio della pena. Ciò, anche se non deve di principio esaminare nel dettaglio la fondatezza del giudizio e della pena pronunciata in prima istanza. Deve analizzare prima facie la verosimiglianza delle possibilità di successo dell'iniziativa dell'accusa (consid. 3).