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BGE 139 III 345

Art. 23 par. 1 lett. a CLug; clausola di proroga del foro contenuta nelle condizioni commerciali generali (CCG); esigenze di forma. Se una clausola di proroga del foro è contenuta nelle CCG, l'osservanza dei requisiti di forma previsti dall'art. 23 par. 1 lett. a CLug presuppone che colui che le utilizza procuri, prima della conclusione del contratto, all'altro contraente una ragionevole possibilità di prendere conoscenza delle CCG. Esame del quesito di sapere se è data una tale ragionevole possibilità di presa di conoscenza, quando colui che utilizza le CCG le rende accessibili mediante l'indicazione che esse possono essere consultate sul suo sito internet o richieste tramite un numero di telefax (consid. 4-6).

28 ottobre 2018·Volume 139·III·Dossier: 4A_86/2013·1 visualizzazioni
DE

48. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. AG gegen Y. GmbH (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 23 par. 1 let. a CL; clause d'élection de for dans des conditions générales; exigences de forme. Lorsqu'une clause d'élection de for est insérée dans des conditions générales, les exigences de forme de l'art. 23 par. 1 let. a CL impliquent que l'utilisateur des conditions générales offre à son partenaire contractuel avant la conclusion du contrat une possibilité raisonnable de prendre connaissance desdites conditions. Examen du point de savoir si une telle possibilité est effectivement donnée lorsque l'utilisateur des conditions générales les rend accessibles en précisant qu'elles peuvent être obtenues sur sa page Internet ou au numéro de fax indiqué (consid. 4-6).

IT

Art. 23 par. 1 lett. a CLug; clausola di proroga del foro contenuta nelle condizioni commerciali generali (CCG); esigenze di forma. Se una clausola di proroga del foro è contenuta nelle CCG, l'osservanza dei requisiti di forma previsti dall'art. 23 par. 1 lett. a CLug presuppone che colui che le utilizza procuri, prima della conclusione del contratto, all'altro contraente una ragionevole possibilità di prendere conoscenza delle CCG. Esame del quesito di sapere se è data una tale ragionevole possibilità di presa di conoscenza, quando colui che utilizza le CCG le rende accessibili mediante l'indicazione che esse possono essere consultate sul suo sito internet o richieste tramite un numero di telefax (consid. 4-6).

Vedi sentenza: 4A 86/2013: Vertragsrecht
BGE 139 III 345 — Swissrulings