Art. 10 par. 1 lett. d della Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento; motivo di rifiuto del riconoscimento di una decisione relativa all'affidamento di un minore. Il riconoscimento può essere rifiutato se un provvedimento, incompatibile con la decisione il cui riconoscimento è domandato, è emesso in un procedimento intrapreso nello Stato richiesto prima della proposizione della domanda di exequatur e se il rifiuto è conforme all'interesse del minore (art. 10 par. 1 lett. d della predetta Convenzione). Un provvedimento di natura provvisionale è sufficiente (consid. 3.2).
41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
Art. 10 par. 1 let. d de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (Convention de Luxembourg); motif de refus de la reconnaissance d'une décision relative à la garde d'un enfant. La reconnaissance peut être refusée si une décision, incompatible avec la décision dont la reconnaissance est requise, est rendue dans une procédure engagée dans l'Etat requis avant le dépôt de la requête d'exequatur, et si le refus est conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 10 par. 1 let. d de la Convention de Luxembourg). Une décision de nature provisionnelle suffit (consid. 3.2).
Art. 10 par. 1 lett. d della Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento; motivo di rifiuto del riconoscimento di una decisione relativa all'affidamento di un minore. Il riconoscimento può essere rifiutato se un provvedimento, incompatibile con la decisione il cui riconoscimento è domandato, è emesso in un procedimento intrapreso nello Stato richiesto prima della proposizione della domanda di exequatur e se il rifiuto è conforme all'interesse del minore (art. 10 par. 1 lett. d della predetta Convenzione). Un provvedimento di natura provvisionale è sufficiente (consid. 3.2).