Art. 164 cpv. 2 e art. 182 Cost.; art. 13 cpv. 1, art. 15 cpv. 1 lett. c e art. 107 cpv. 3 LIVA 2009; art. 16 cpv. 3 OIVA 2009; art. 11 cpv. 1 LPP; controllo concreto delle norme; violazione del principio della separazione dei poteri nella misura in cui l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto esclude in ogni caso la partecipazione di istituti di previdenza professionale ad un gruppo d'imposizione IVA. Controllo pregiudiziale delle ordinanze del Consiglio federale. Esclusione per via d'ordinanza della partecipazione di istituti di previdenza professionale ad un gruppo d'imposizione IVA (consid. 2). Un bisogno di protezione preponderante secondo il diritto della previdenza professionale fa difetto quando l'istituto di previdenza professionale riunisce il cento per cento o la maggioranza qualificata di partecipazioni sotto la sua direzione. Per quanto la detenzione di simili partecipazioni sia davvero permessa, non può essere impedita alla fondazione - contrariamente a ciò che prevede la disposizione impugnata - la costituzione di un gruppo d'imposizione IVA (consid. 3). L'art. 16 cpv. 3 OIVA 2009 oltrepassa pertanto il quadro di una semplice ordinanza d'esecuzione e viola il principio della separazione dei poteri (consid. 4.1).
32. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung gegen Stiftung X.-Pensionskasse und Y. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 164 al. 2 et art. 182 Cst.; art. 13 al. 1, art. 15 al. 1 let. c et art. 107 al. 3 LTVA 2009; art. 16 al. 3 OTVA 2009; art. 11 al. 1 LPP; contrôle concret des normes; violation du principe de la séparation des pouvoirs en tant que l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée exclut dans tous les cas la participation des institutions de prévoyance professionnelle à un groupe d'imposition TVA. Contrôle préjudiciel des ordonnances du Conseil fédéral. Exclusion par voie d'ordonnance de la participation des institutions de prévoyance professionnelle à un groupe d'imposition TVA (consid. 2). Un besoin de protection prépondérant selon le droit de la prévoyance professionnelle fait défaut lorsque l'institution de prévoyance réunit cent pour cent ou la majorité qualifiée des participations sous sa seule direction. Dans la mesure où la détention de telles participations est possible selon les dispositions régissant la surveillance des institutions, il ne peut pas être interdit à la fondation - contrairement à ce que prévoit la disposition attaquée - de constituer un groupe d'imposition TVA (consid. 3). L'art. 16 al. 3 OTVA 2009 sort ainsi du cadre d'une simple ordonnance d'exécution et viole le principe de la séparation des pouvoirs (consid. 4.1).
Art. 164 cpv. 2 e art. 182 Cost.; art. 13 cpv. 1, art. 15 cpv. 1 lett. c e art. 107 cpv. 3 LIVA 2009; art. 16 cpv. 3 OIVA 2009; art. 11 cpv. 1 LPP; controllo concreto delle norme; violazione del principio della separazione dei poteri nella misura in cui l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto esclude in ogni caso la partecipazione di istituti di previdenza professionale ad un gruppo d'imposizione IVA. Controllo pregiudiziale delle ordinanze del Consiglio federale. Esclusione per via d'ordinanza della partecipazione di istituti di previdenza professionale ad un gruppo d'imposizione IVA (consid. 2). Un bisogno di protezione preponderante secondo il diritto della previdenza professionale fa difetto quando l'istituto di previdenza professionale riunisce il cento per cento o la maggioranza qualificata di partecipazioni sotto la sua direzione. Per quanto la detenzione di simili partecipazioni sia davvero permessa, non può essere impedita alla fondazione - contrariamente a ciò che prevede la disposizione impugnata - la costituzione di un gruppo d'imposizione IVA (consid. 3). L'art. 16 cpv. 3 OIVA 2009 oltrepassa pertanto il quadro di una semplice ordinanza d'esecuzione e viola il principio della separazione dei poteri (consid. 4.1).