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BGE 88 I 37

1. Estradizione; esigenza della punibilità in entrambi gli Stati. Quando deve decidere se l'atto perseguito è punibile nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, il giudice dell'estradizione deve fondarsi sui fatti esposti nei documenti prodotti a sostegno della domanda di estradizione (consid. 1). 2. Art. 148, 154 CP. Nozione di astuzia; delimitazione tra rruffa e messa in circolazione di merci falsificate (consid. 2, 3).

16 novembre 2007·Volume 88·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

7. Urteil vom 6. Juni 1962 i.S. H. gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft.

FR

1. Extradition; exigence de la double punissabilité. Quand il doit décider si l'acte poursuivi est punissable dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, le juge de l'extradition doit se fonder sur les faits exposés dans les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition (consid. 1). 2. Art. 148, 154 CP. Notion de l'astuce; délimitation entre l'escroquerie et la mise en circulation de marchandises falsifiées (consid. 2, 3).

IT

1. Estradizione; esigenza della punibilità in entrambi gli Stati. Quando deve decidere se l'atto perseguito è punibile nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, il giudice dell'estradizione deve fondarsi sui fatti esposti nei documenti prodotti a sostegno della domanda di estradizione (consid. 1). 2. Art. 148, 154 CP. Nozione di astuzia; delimitazione tra rruffa e messa in circolazione di merci falsificate (consid. 2, 3).

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