Art. 141 cpv. 1 Cost., art. 59a, 62 LDP; decorrenza del termine per il referendum facoltativo, attestazione del diritto di voto. Il termine di referendum di 100 giorni inizia con la pubblicazione dell'atto normativo nel Foglio federale. Non esiste una regola vincolante secondo cui i termini di referendum iniziano sempre a decorrere soltanto undici giorni dopo la decisione delle Camere federali. La pubblicazione ufficiale al primo momento utile, quattro giorni dopo l'adozione della decisione, non è criticabile in considerazione dell'urgenza del progetto di legge (consid. 5.2). La domanda di referendum, corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum (consid. 7.2). La responsabilità per la tempestiva richiesta delle attestazioni del diritto di voto ricade sui promotori del referendum. Essi devono prendere in considerazione, nell'ambito della loro pianificazione, che possono sopravvenire inconvenienti nel corso della procedura di attestazione (consid. 7.5). La consegna per l'autentificazione di un grande numero di firme il 97° giorno del termine di referendum non garantisce che le firme possano ancora essere ritornate prima della scadenza del termine. La Cancelleria federale ha rettamente ritenuto che le firme depositate tardivamente non erano valide (consid. 8).
21. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Verein Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS, Referendumskomitee Stopp fremde Steuervögte), Schwander und Keller gegen Schweizerische Bundeskanzlei (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 141 al. 1 Cst., art. 59a, 62 LDP; computation du délai pour le référendum facultatif, attestation de la qualité d'électeur. Le délai référendaire de 100 jours débute avec la publication de l'acte dans la Feuille fédérale. Il n'existe aucune règle contraignante prévoyant que le délai référendaire débuterait uniquement onze jours après la décision des Chambres fédérales. La publication officielle intervenue à la première occasion possible, soit quatre jours après la décision d'adoption, n'est pas critiquable au regard de l'urgence du traité (consid. 5.2). Le référendum, comprenant le nombre requis de signatures, ainsi que les attestations de qualité d'électeur, doit être retourné à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire (consid. 7.2). La responsabilité d'obtenir suffisamment tôt les attestations d'électeur incombe aux auteurs du référendum. Ceux-ci doivent, lors de leur planification, prendre en considération que des imprévus peuvent survenir au cours de la procédure d'attestation (consid. 7.5). Le dépôt pour authentification d'un grand nombre de signatures le 97e jour du délai référendaire ne garantit pas que ces signatures puissent être encore retournées avant l'échéance de ce délai. La Chancellerie fédérale a donc considéré avec raison que les signatures déposées tardivement n'étaient pas valables (consid. 8).
Art. 141 cpv. 1 Cost., art. 59a, 62 LDP; decorrenza del termine per il referendum facoltativo, attestazione del diritto di voto. Il termine di referendum di 100 giorni inizia con la pubblicazione dell'atto normativo nel Foglio federale. Non esiste una regola vincolante secondo cui i termini di referendum iniziano sempre a decorrere soltanto undici giorni dopo la decisione delle Camere federali. La pubblicazione ufficiale al primo momento utile, quattro giorni dopo l'adozione della decisione, non è criticabile in considerazione dell'urgenza del progetto di legge (consid. 5.2). La domanda di referendum, corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum (consid. 7.2). La responsabilità per la tempestiva richiesta delle attestazioni del diritto di voto ricade sui promotori del referendum. Essi devono prendere in considerazione, nell'ambito della loro pianificazione, che possono sopravvenire inconvenienti nel corso della procedura di attestazione (consid. 7.5). La consegna per l'autentificazione di un grande numero di firme il 97° giorno del termine di referendum non garantisce che le firme possano ancora essere ritornate prima della scadenza del termine. La Cancelleria federale ha rettamente ritenuto che le firme depositate tardivamente non erano valide (consid. 8).