Diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione della natura e del paesaggio contro permessi di costruzione per abitazioni secondarie (art. 2 e 12 LPN; art. 75b e 78 cpv. 2 Cost.). Condizioni per riconoscere l'esistenza di un compito della Confederazione ai sensi degli art. 78 cpv. 2 Cost. e 2 LPN, in generale (consid. 9) e nel campo della pianificazione del territorio in particolare (consid. 10). La limitazione delle residenze secondarie secondo l'art. 75b Cost. rappresenta un compito della Confederazione volto a proteggere la natura e l'aspetto caratteristico del paesaggio. Le licenze edilizie possono quindi essere impugnate con un ricorso secondo l'art. 12 LPN per fare valere la violazione dell'art. 75b Cost. e delle sue disposizioni transitorie ed esecutive (consid. 11).
18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Helvetia Nostra gegen X., Gemeinde Savognin, Gemeinde Disentis/Mustér und Y. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Droit de recours des organisations de protection de la nature et du paysage contre les autorisations de construire des résidences secondaires (art. 2 et 12 LPN; art. 75b et 78 al. 2 Cst.). Conditions pour reconnaître l'existence d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN en général (consid. 9) et dans le domaine de l'aménagement du territoire en particulier (consid. 10). La limitation de la construction de résidences secondaires selon l'art. 75b Cst. représente une tâche de la Confédération tendant à protéger la nature et l'aspect caractéristique du paysage. Les autorisations de construire peuvent dès lors faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 12 LPN, pour violation de l'art. 75b Cst. et de ses dispositions transitoires et d'exécution (consid. 11).
Diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione della natura e del paesaggio contro permessi di costruzione per abitazioni secondarie (art. 2 e 12 LPN; art. 75b e 78 cpv. 2 Cost.). Condizioni per riconoscere l'esistenza di un compito della Confederazione ai sensi degli art. 78 cpv. 2 Cost. e 2 LPN, in generale (consid. 9) e nel campo della pianificazione del territorio in particolare (consid. 10). La limitazione delle residenze secondarie secondo l'art. 75b Cost. rappresenta un compito della Confederazione volto a proteggere la natura e l'aspetto caratteristico del paesaggio. Le licenze edilizie possono quindi essere impugnate con un ricorso secondo l'art. 12 LPN per fare valere la violazione dell'art. 75b Cost. e delle sue disposizioni transitorie ed esecutive (consid. 11).