Skip to content
BGE 139 II 263

Limitazione delle abitazioni secondarie (art. 75b e 197 n. 9 Cost.); applicabilità delle nuove disposizioni costituzionali alle domande di costruzione presentate prima dell'11 marzo 2012. In mancanza di una regolamentazione transitoria specifica, occorre applicare i principi generali (consid. 6). L'art. 75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., è quindi di principio applicabile quando la licenza edilizia è stata rilasciata in prima istanza dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni l'11 marzo 2012, anche se la domanda di costruzione è stata presentata prima. Lo stesso vale per le licenze edilizie che, dopo l'11 marzo 2012, sono state modificate in misura importante nell'ambito di una procedura di ricorso (consid. 7). Rimangono riservate circostanze particolari concernenti la protezione della buona fede, la denegata o la ritardata giustizia, non realizzate nella fattispecie (consid. 8).

14 luglio 2019·Volume 139·II·Dossier: 1C_614/2012·1 visualizzazioni
DE

17. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen M. und Gemeinde Davos (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Limitation des résidences secondaires (art. 75b et 197 ch. 9 Cst.); application des nouvelles dispositions constitutionnelles aux demandes d'autorisation de construire présentées avant le 11 mars 2012. Faute d'une réglementation transitoire spécifique, les principes généraux sont applicables (consid. 6). Dès lors, l'art. 75b al. 1 Cst., en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., est en principe applicable lorsque le permis de construire est accordé en première instance après l'entrée en vigueur de ces dispositions le 11 mars 2012, même si la demande a été présentée auparavant. Il en va de même pour les permis de construire qui, après le 11 mars 2012, sont modifiés dans une mesure importante dans le cadre d'une procédure de recours (consid. 7). Demeurent réservées des circonstances particulières (en l'occurrence non réalisées) concernant la protection de la bonne foi, le refus ou le retard à statuer (consid. 8).

IT

Limitazione delle abitazioni secondarie (art. 75b e 197 n. 9 Cost.); applicabilità delle nuove disposizioni costituzionali alle domande di costruzione presentate prima dell'11 marzo 2012. In mancanza di una regolamentazione transitoria specifica, occorre applicare i principi generali (consid. 6). L'art. 75b cpv. 1 Cost., in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., è quindi di principio applicabile quando la licenza edilizia è stata rilasciata in prima istanza dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni l'11 marzo 2012, anche se la domanda di costruzione è stata presentata prima. Lo stesso vale per le licenze edilizie che, dopo l'11 marzo 2012, sono state modificate in misura importante nell'ambito di una procedura di ricorso (consid. 7). Rimangono riservate circostanze particolari concernenti la protezione della buona fede, la denegata o la ritardata giustizia, non realizzate nella fattispecie (consid. 8).

Vedi sentenza: BGE 139 II 263: Raumplanung und öffentliches Baurecht
BGE 139 II 263 — Swissrulings