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BGE 139 I 315

Art. 50 cpv. 1 lett. b LStr; art. 8 n. 1 CEDU; art. 13 cpv. 1 Cost.; condizioni per il riconoscimento di un diritto di soggiorno a un genitore straniero senza autorità parentale su un figlio con diritto di risiedere in Svizzera. Tenuto conto dell'evoluzione in ambito civilistico e della regolamentazione sempre più estensiva del diritto di visita, la particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio e genitore senza autorità parentale, che - secondo giurisprudenza constante - è necessaria per il riconoscimento di un simile diritto di soggiorno, dev'essere ridefinita (consid. 2.3 e 2.4). Per genitori stranieri senza autorità parentale su un figlio con diritto di risiedere in Svizzera, che già disponevano di un permesso di soggiorno in base a un'unione coniugale - poi sciolta - con una persona di nazionalità svizzera o con permesso di domicilio, il requisito della particolare intensità del rapporto affettivo dovrà in futuro essere considerato dato già quando il rapporto personale viene vissuto nell'ambito di un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni. Per stranieri che domandano per la prima volta un'autorizzazione di soggiorno, continua invece ad essere richiesto che il rapporto affettivo con il figlio sia vissuto in maniera chiaramente più intensa rispetto a ciò che corrisponde a un diritto di visita usuale. In tutti i casi occorre inoltre che il diritto di visita venga effettivamente esercitato. Mantenute sono infine anche le ulteriori condizioni cui sono stati finora subordinati il rinnovo rispettivamente la concessione di un'autorizzazione, ovvero quella di un rapporto particolarmente intenso dal punto di vista economico tra figlio e genitore senza autorità parentale così come quella di un comportamento irreprensibile di quest'ultimo (consid. 2.4 e 2.5). Applicazione delle condizioni menzionate alla fattispecie in esame (consid. 3).

14 dicembre 2014·Volume 139·I·Dossier: 2C_1112/2012·1 visualizzazioni
DE

30. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.X. gegen Migrationsamt und Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 50 al. 1 let. b LEtr; art. 8 par. 1 CEDH; art. 13 al. 1 Cst.; conditions pour reconnaître un droit de séjour au parent étranger d'un enfant disposant du droit de résider en Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale. Pour admettre l'existence d'un tel droit selon la jurisprudence constante, l'intensité particulière du lien affectif entre l'enfant et le parent qui n'a pas l'autorité parentale doit être réévaluée en fonction du développement du droit civil et de l'extension du droit de visite qui s'est imposée dans la pratique (consid. 2.3 et 2.4). Dans le cas de parents étrangers qui n'ont pas l'autorité parentale sur un enfant disposant du droit de résider en Suisse et qui possèdent déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort doit être considérée à l'avenir comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels. En revanche, pour les étrangers qui sollicitent une autorisation de séjour pour la première fois, il est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus intensive que dans la situation d'un droit de visite usuel. Dans tous les cas, il faut toutefois que le droit de visite soit aussi effectivement exercé. Finalement, les autres conditions requises jusqu'à présent pour obtenir la prolongation ou la délivrance d'une autorisation de séjour doivent également être maintenues, c'est-à-dire une relation économique particulièrement étroite entre l'enfant et le parent ne disposant pas de l'autorité parentale, ainsi qu'un comportement irréprochable de l'étranger en Suisse (consid. 2.4 et 2.5). Application des conditions précitées au cas d'espèce (consid. 3).

IT

Art. 50 cpv. 1 lett. b LStr; art. 8 n. 1 CEDU; art. 13 cpv. 1 Cost.; condizioni per il riconoscimento di un diritto di soggiorno a un genitore straniero senza autorità parentale su un figlio con diritto di risiedere in Svizzera. Tenuto conto dell'evoluzione in ambito civilistico e della regolamentazione sempre più estensiva del diritto di visita, la particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio e genitore senza autorità parentale, che - secondo giurisprudenza constante - è necessaria per il riconoscimento di un simile diritto di soggiorno, dev'essere ridefinita (consid. 2.3 e 2.4). Per genitori stranieri senza autorità parentale su un figlio con diritto di risiedere in Svizzera, che già disponevano di un permesso di soggiorno in base a un'unione coniugale - poi sciolta - con una persona di nazionalità svizzera o con permesso di domicilio, il requisito della particolare intensità del rapporto affettivo dovrà in futuro essere considerato dato già quando il rapporto personale viene vissuto nell'ambito di un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni. Per stranieri che domandano per la prima volta un'autorizzazione di soggiorno, continua invece ad essere richiesto che il rapporto affettivo con il figlio sia vissuto in maniera chiaramente più intensa rispetto a ciò che corrisponde a un diritto di visita usuale. In tutti i casi occorre inoltre che il diritto di visita venga effettivamente esercitato. Mantenute sono infine anche le ulteriori condizioni cui sono stati finora subordinati il rinnovo rispettivamente la concessione di un'autorizzazione, ovvero quella di un rapporto particolarmente intenso dal punto di vista economico tra figlio e genitore senza autorità parentale così come quella di un comportamento irreprensibile di quest'ultimo (consid. 2.4 e 2.5). Applicazione delle condizioni menzionate alla fattispecie in esame (consid. 3).

Vedi sentenza: BGE 139 I 315: Bürgerrecht und Ausländerrecht
BGE 139 I 315 — Swissrulings