Art. 8 cpv. 2, art. 15 e 34 Cost.; interpretazione di un'iniziativa popolare cantonale elaborata ed esame della sua validità con riferimento alla motivazione figurante sul formulario di raccolta delle firme. Nonostante la volontà dei promotori non sia di per sé decisiva per l'interpretazione di un'iniziativa popolare, l'interpretazione deve tenere conto della chiara volontà loro e dei cittadini che l'hanno firmata. In concreto, l'iniziativa elaborata prevede l'introduzione nella legge sulla scuola pubblica di un divieto di utilizzare determinati strumenti didattici religiosi. Anche se il testo è di principio formulato in modo neutro, l'iniziativa deve essere invalidata. Secondo la chiara volontà dei promotori, espressa in modo evidente in particolare sulle liste della raccolta delle firme, il divieto deve infatti valere esclusivamente per i testi sacri di un'unica religione, l'islam. Un simile divieto è discriminatorio e contrario al principio della neutralità religiosa, per cui viola la Costituzione (consid. 5-9).
28. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Initiativ-Komitee Volksinitiative Gegen frauenfeindliche, rassistische und mörderische Lehrbücher und Mitb. gegen Grosser Rat des Kantons Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 8 al. 2, art. 15 et 34 Cst.; interprétation d'une initiative populaire cantonale rédigée et examen de sa validité au regard de la motivation figurant sur le formulaire de récolte des signatures. Bien que la volonté des initiants ne soit pas seule décisive pour l'interprétation d'une initiative populaire, l'interprétation doit tenir compte de la volonté claire des initiants et des citoyens qui ont signé l'initiative. En l'espèce, l'initiative rédigée vise à compléter la loi sur l'école publique par un article interdisant l'utilisation de certains manuels scolaires religieux. Même si l'article est formulé de manière neutre, l'initiative doit être déclarée non valide car la volonté des initiants, clairement exprimée en particulier dans le formulaire de récolte des signatures, est d'interdire exclusivement les fondements écrits d'une seule religion, l'islam. Une telle interdiction, discriminatoire et contraire au principe de la neutralité religieuse, viole la Constitution (consid. 5-9).
Art. 8 cpv. 2, art. 15 e 34 Cost.; interpretazione di un'iniziativa popolare cantonale elaborata ed esame della sua validità con riferimento alla motivazione figurante sul formulario di raccolta delle firme. Nonostante la volontà dei promotori non sia di per sé decisiva per l'interpretazione di un'iniziativa popolare, l'interpretazione deve tenere conto della chiara volontà loro e dei cittadini che l'hanno firmata. In concreto, l'iniziativa elaborata prevede l'introduzione nella legge sulla scuola pubblica di un divieto di utilizzare determinati strumenti didattici religiosi. Anche se il testo è di principio formulato in modo neutro, l'iniziativa deve essere invalidata. Secondo la chiara volontà dei promotori, espressa in modo evidente in particolare sulle liste della raccolta delle firme, il divieto deve infatti valere esclusivamente per i testi sacri di un'unica religione, l'islam. Un simile divieto è discriminatorio e contrario al principio della neutralità religiosa, per cui viola la Costituzione (consid. 5-9).