Art. 14sexies del Regolamento (CEE) n. 1408/71; persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici. L'art. 14sexies del Regolamento n. 1408/71, nella sua versione in vigore fino al 31 marzo 2012, contiene un'eccezione al principio secondo cui i dipendenti pubblici sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nella cui amministrazione sono (attivamente) occupati. La disposizione va quindi interpretata restrittivamente. A un ex dipendente in pensione secondo il diritto tedesco, che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, si applica, per il prelievo dei contributi, la legislazione dello Stato di residenza svizzera (art. 14bis cpv. 2 e art. 14quinquies cpv. 1 del Regolamento n. 1408/71), in base alla quale devono essere prese in considerazione tutte le attività lucrative. Un'eventuale riduzione della rendita tedesca nella misura del reddito conseguito in Germania con l'esercizio di un'attività lucrativa (indipendente) non comporta né un inesigibile doppio onere ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS né un onere salariale contrario alla libertà di domicilio o alla libera circolazione delle persone (consid. 2-6).
31. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. H. gegen Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 14sexies du Règlement (CEE) n° 1408/71; personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires. L'art. 14sexies du Règlement n° 1408/71, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, contient une exception au principe selon lequel les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'Etat membre dans l'administration duquel ils sont (activement) occupés. La disposition doit par conséquent être interprétée étroitement. Est applicable (art. 14bis al. 2 et art. 14quinquies al. 1 du Règlement n° 1408/71) à un fonctionnaire retraité selon le droit allemand qui n'a pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite, pour la perception des cotisations, le droit de l'Etat du domicile suisse selon lequel l'ensemble des activités lucratives doit être pris en considération. Une éventuelle réduction de la rente allemande dans la mesure du revenu obtenu d'une activité lucrative (indépendante) en Allemagne n'entraîne ni cumul de charges trop lourdes au sens de l'art. 1a al. 2 let. b LAVS ni charge du revenu contraire à la liberté d'établissement ou à la libre circulation des personnes (consid. 2-6).
Art. 14sexies del Regolamento (CEE) n. 1408/71; persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici. L'art. 14sexies del Regolamento n. 1408/71, nella sua versione in vigore fino al 31 marzo 2012, contiene un'eccezione al principio secondo cui i dipendenti pubblici sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nella cui amministrazione sono (attivamente) occupati. La disposizione va quindi interpretata restrittivamente. A un ex dipendente in pensione secondo il diritto tedesco, che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, si applica, per il prelievo dei contributi, la legislazione dello Stato di residenza svizzera (art. 14bis cpv. 2 e art. 14quinquies cpv. 1 del Regolamento n. 1408/71), in base alla quale devono essere prese in considerazione tutte le attività lucrative. Un'eventuale riduzione della rendita tedesca nella misura del reddito conseguito in Germania con l'esercizio di un'attività lucrativa (indipendente) non comporta né un inesigibile doppio onere ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS né un onere salariale contrario alla libertà di domicilio o alla libera circolazione delle persone (consid. 2-6).