Art. 4 cpv. 4 e art. 28 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in vigore fino al 31 marzo 2012). Le prestazioni in caso di malattia concesse ai beneficiari dell'assistenza sociale in virtù del dodicesimo libro del Codice tedesco di sicurezza sociale ("Sozialgesetzbuch"; SGB XII, §§ 47-52) contengono elementi sia dell'assistenza sociale sia della sicurezza sociale. La giurisprudenza della CGCE relativa alla qualificazione di simili prestazioni miste considera da una parte le conseguenze che comporta l'attribuzione di una prestazione a una delle citate categorie. D'altra parte, la CGCE tende a riferirsi al carattere materiale della prestazione. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, prevale la prossimità con le prestazioni della sicurezza sociale rispetto agli elementi relativi all'assistenza sociale (sussiste in particolare uguaglianza dal profilo delle prestazioni con le persone assicurate per legge contro le malattie in Germania), di modo che vanno considerate come prestazioni in caso di malattia. Secondo l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento n. 1408/71, non esiste pertanto alcun diritto all'ammissione nell'assicurazione obbligatoria svizzera delle cure medico-sanitarie in caso di diritto equivalente alle prestazioni in Germania (consid. 2-4).
26. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Helsana Versicherungen AG gegen H. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 4 al. 4 et art. 28 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu'au 31 mars 2012). Les prestations en cas de maladie accordées aux bénéficiaires de l'aide sociale en vertu du douzième livre du Code allemand de sécurité sociale ("Sozialgesetzbuch"; SGB XII, §§ 47-52) contiennent aussi bien des éléments d'aide sociale que de sécurité sociale. La jurisprudence de la CJCE relative à la qualification de telles prestations mélangées prend en considération d'une part les conséquences qu'entraîne l'attribution d'une prestation à l'une des catégories mentionnées. D'autre part, la CJCE a tendance à se référer au caractère matériel de la prestation. Dans l'appréciation de toutes les circonstances, la proximité avec les prestations de sécurité sociale l'emporte par rapport aux éléments relatifs à l'aide sociale (il existe en particulier une similitude du point de vue de la prestation avec les personnes légalement assurées contre le risque de maladie en Allemagne), de sorte qu'elles doivent être comprises comme des prestations en cas de maladie. Selon l'art. 28 al. 1 du Règlement n° 1408/71, il n'existe par conséquent aucun droit à l'admission dans l'assurance-maladie obligatoire suisse en cas de droit aux prestations correspondant en Allemagne (consid. 2-4).
Art. 4 cpv. 4 e art. 28 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in vigore fino al 31 marzo 2012). Le prestazioni in caso di malattia concesse ai beneficiari dell'assistenza sociale in virtù del dodicesimo libro del Codice tedesco di sicurezza sociale ("Sozialgesetzbuch"; SGB XII, §§ 47-52) contengono elementi sia dell'assistenza sociale sia della sicurezza sociale. La giurisprudenza della CGCE relativa alla qualificazione di simili prestazioni miste considera da una parte le conseguenze che comporta l'attribuzione di una prestazione a una delle citate categorie. D'altra parte, la CGCE tende a riferirsi al carattere materiale della prestazione. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, prevale la prossimità con le prestazioni della sicurezza sociale rispetto agli elementi relativi all'assistenza sociale (sussiste in particolare uguaglianza dal profilo delle prestazioni con le persone assicurate per legge contro le malattie in Germania), di modo che vanno considerate come prestazioni in caso di malattia. Secondo l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento n. 1408/71, non esiste pertanto alcun diritto all'ammissione nell'assicurazione obbligatoria svizzera delle cure medico-sanitarie in caso di diritto equivalente alle prestazioni in Germania (consid. 2-4).