Skip to content
BGE 138 V 98

Art. 20a cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 2 n. 3 LPP; § 39 del Decreto del 22 aprile 2004 sulla previdenza professionale della Cassa pensioni di Basilea-Campagna; favoreggiamento delle prestazioni per superstiti (rendita del partner). Gli istituti di previdenza possono subordinare l'erogazione di prestazioni per superstiti al partner del defunto assicurato alla doppia condizione che l'interessato sia stato mantenuto in larga misura da quest'ultimo e che egli abbia formato con il medesimo una comunione di vita ininterrotta negli ultimi cinque anni prima del decesso (consid. 4). Gli istituti di previdenza, nel caso di istituti di diritto pubblico il legislatore, possono definire quando una persona può essere considerata mantenuta "in larga misura" dal(la) defunto(a) assicurato(a) (consid. 5.2). Rilevanza della capacità economica individuale, e non già di quella comune, ai fini della determinazione e quantificazione di eventuali prestazioni di mantenimento (consid. 6.2.2). Negato un mantenimento in larga misura nel senso della disposizione legale cantonale pertinente nel caso concreto, in cui il contributo del defunto assicurato ai costi di vita del partner era chiaramente inferiore al 20 % (consid. 6.3).

21 marzo 2021·Volume 138·V·Dossier: 9C_676/2011·1 visualizzazioni
DE

13. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. S. gegen Basellandschaftliche Pensionskasse (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; § 39 du Décret du 22 avril 2004 sur la prévoyance professionnelle de la Caisse de pensions de Bâle-Campagne; favorisation des prestations pour survivants (rente de partenaire). Les institutions de prévoyance peuvent soumettre l'allocation de prestations pour survivants au partenaire de l'assuré décédé à la double condition d'avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d'avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès (consid. 4). Les institutions de prévoyance, le législateur dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public, peuvent définir quand une personne peut être reconnue comme étant "dans une large mesure" à charge de l'assuré(e) décédé(e) (consid. 5.2). Caractère déterminant de la capacité économique individuelle et pas commune pour la fixation et la quantification d'éventuelles prestations d'assistance (consid. 6.2.2). Dans le cas concret, une assistance importante au sens de la disposition légale cantonale déterminante peut être niée, la contribution de l'assuré décédé aux coûts de la vie du partenaire étant clairement inférieure à 20 % (consid. 6.3).

IT

Art. 20a cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 2 n. 3 LPP; § 39 del Decreto del 22 aprile 2004 sulla previdenza professionale della Cassa pensioni di Basilea-Campagna; favoreggiamento delle prestazioni per superstiti (rendita del partner). Gli istituti di previdenza possono subordinare l'erogazione di prestazioni per superstiti al partner del defunto assicurato alla doppia condizione che l'interessato sia stato mantenuto in larga misura da quest'ultimo e che egli abbia formato con il medesimo una comunione di vita ininterrotta negli ultimi cinque anni prima del decesso (consid. 4). Gli istituti di previdenza, nel caso di istituti di diritto pubblico il legislatore, possono definire quando una persona può essere considerata mantenuta "in larga misura" dal(la) defunto(a) assicurato(a) (consid. 5.2). Rilevanza della capacità economica individuale, e non già di quella comune, ai fini della determinazione e quantificazione di eventuali prestazioni di mantenimento (consid. 6.2.2). Negato un mantenimento in larga misura nel senso della disposizione legale cantonale pertinente nel caso concreto, in cui il contributo del defunto assicurato ai costi di vita del partner era chiaramente inferiore al 20 % (consid. 6.3).

Vedi sentenza: 9C 676/2011: Berufliche Vorsorge
BGE 138 V 98 — Swissrulings