Art. 7b cpv. 2 lett. c LAI; sanzione in caso di ottenimento indebito di prestazioni. L'art. 7b cpv. 2 lett. c LAI non stabilisce un motivo proprio per procedere al riesame di una decisione cresciuta in giudicato. Una tale decisione deve piuttosto essere annullata preliminarmente sulla base di un motivo di revoca (riconsiderazione, revisione), prima che si ponga, se del caso, la questione di una sanzione nei confronti della persona assicurata responsabile (consid. 4.3).
9. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. O. gegen IV-Stelle des Kantons Solothurn (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 7b al. 2 let. c LAI; sanction en cas d'obtention indue de prestations. L'art. 7b al. 2 let. c LAI n'introduit aucun motif propre pour revenir sur une décision entrée en force. Une telle décision doit plutôt être annulée préalablement sur la base d'un motif de révocation (reconsidération, révision), avant que ne se pose éventuellement la question d'une sanction contre l'assuré concerné (consid. 4.3).
Art. 7b cpv. 2 lett. c LAI; sanzione in caso di ottenimento indebito di prestazioni. L'art. 7b cpv. 2 lett. c LAI non stabilisce un motivo proprio per procedere al riesame di una decisione cresciuta in giudicato. Una tale decisione deve piuttosto essere annullata preliminarmente sulla base di un motivo di revoca (riconsiderazione, revisione), prima che si ponga, se del caso, la questione di una sanzione nei confronti della persona assicurata responsabile (consid. 4.3).