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BGE 138 IV 232

Art. 197 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, art. 270 lett. b n. 1 CPP; sorveglianza del collegamento di telecomunicazione di terzi. La sorveglianza del collegamento di telecomunicazione di una persona non imputata può essere ammissibile quando sussistano sufficienti indizi concreti che l'imputato chiami il terzo in questione e che da queste comunicazioni risultino indicazioni sul reato o il soggiorno dell'imputato. L'autorità che la ordina deve adottare le disposizioni pertinenti affinché le persone che si occupano delle indagini non ottengano informazioni che non siano in relazione con l'oggetto dell'inchiesta. L'intercettazione del collegamento di telecomunicazione di un terzo dev'essere interrotta non appena il collegamento dal quale l'imputato effettua le comunicazioni sia conosciuto e possa essere sorvegliato (consid. 2-8).

27 giugno 2021·Volume 138·IV·Dossier: 1B_563/2012·1 visualizzazioni
DE

35. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich gegen Obergericht des Kantons Zürich, Zwangsmassnahmengericht (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 197 al. 1 let. c et al. 2, art. 270 let. b ch. 1 CPP; surveillance du raccordement téléphonique d'un tiers. La surveillance d'un raccordement téléphonique d'une personne non prévenue est admissible lorsqu'il existe suffisamment d'indices concrets que le prévenu appelle le tiers en question et que ces conversations peuvent apporter des précisions sur l'infraction ou l'endroit où se trouve le prévenu. L'autorité qui ordonne la mesure de surveillance doit donner des instructions appropriées pour que les personnes en charge des investigations ne puissent recueillir des informations sans rapport avec l'objet de l'enquête. L'écoute du raccordement du tiers doit être interrompue aussitôt que le raccordement duquel le prévenu appelle est connu et peut être directement surveillé (consid. 2-8).

IT

Art. 197 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, art. 270 lett. b n. 1 CPP; sorveglianza del collegamento di telecomunicazione di terzi. La sorveglianza del collegamento di telecomunicazione di una persona non imputata può essere ammissibile quando sussistano sufficienti indizi concreti che l'imputato chiami il terzo in questione e che da queste comunicazioni risultino indicazioni sul reato o il soggiorno dell'imputato. L'autorità che la ordina deve adottare le disposizioni pertinenti affinché le persone che si occupano delle indagini non ottengano informazioni che non siano in relazione con l'oggetto dell'inchiesta. L'intercettazione del collegamento di telecomunicazione di un terzo dev'essere interrotta non appena il collegamento dal quale l'imputato effettua le comunicazioni sia conosciuto e possa essere sorvegliato (consid. 2-8).

Vedi sentenza: 1B 563/2012: Strafprozess
BGE 138 IV 232 — Swissrulings