Art. 46 e 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; art. 5 cpv. 1 Cost.; art. 2 cpv. 1, art. 319 cpv. 1 e art. 324 cpv. 1 CPP; sospensione dei termini nel caso di decisioni incidentali e finali; legittimazione a ricorrere; principio di legalità e principio "in dubio pro duriore" nell'ambito di decreti di abbandono. Nel quadro della sospensione dei termini secondo l'art. 46 LTF occorre differenziare tra decisioni finali e incidentali. Decisioni incidentali nel procedimento penale, in particolare concernenti sequestri, devono essere considerate (segnatamente nell'interesse della celerità della procedura) come "altre" misure provvisionali (ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 LTF), per cui non vi è sospensione dei termini. Per le decisioni finali, segnatamente decreti di abbandono, valgono per contro le cosiddette "ferie giudiziarie" (consid. 1.1-1.3). Legittimazione a ricorrere di un parente stretto della vittima per impugnare l'abbandono di un procedimento penale contro personale medico di una clinica privata per omicidio colposo (consid. 1.4). Principio "in dubio pro duriore" nell'ambito di abbandoni. Compatibilità, in concreto, con il diritto federale dell'abbandono del procedimento (consid. 4).
27. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 46 et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; art. 5 al. 1 Cst.; art. 2 al. 1, art. 319 al. 1 et art. 324 al. 1 CPP; suspension de délais pour les décisions incidentes et finales; qualité pour recourir; principe de la légalité et principe "in dubio pro duriore" en cas de classement. S'agissant de la suspension des délais au sens de l'art. 46 LTF, il y a lieu de distinguer entre décisions finales et incidentes. Les décisions incidentes de procédure pénale, en particulier concernant les séquestres, doivent (notamment dans l'intérêt de la célérité de la procédure) être considérées comme "d'autres mesures provisionnelles" (au sens de l'art. 46 al. 2 LTF), de sorte qu'il n'y a pas de suspension de délais. Les décisions finales, notamment de classement, sont en revanche soumises aux "féries judiciaires" (consid. 1.1-1.3). Qualité d'un proche de la victime pour recourir contre le classement d'une procédure pénale pour homicide par négligence contre le personnel médical d'une clinique privée (consid. 1.4). Principe "in dubio pro duriore" en cas de classement. En l'occurrence, la liquidation de la procédure ne viole pas le droit fédéral (consid. 4).
Art. 46 e 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; art. 5 cpv. 1 Cost.; art. 2 cpv. 1, art. 319 cpv. 1 e art. 324 cpv. 1 CPP; sospensione dei termini nel caso di decisioni incidentali e finali; legittimazione a ricorrere; principio di legalità e principio "in dubio pro duriore" nell'ambito di decreti di abbandono. Nel quadro della sospensione dei termini secondo l'art. 46 LTF occorre differenziare tra decisioni finali e incidentali. Decisioni incidentali nel procedimento penale, in particolare concernenti sequestri, devono essere considerate (segnatamente nell'interesse della celerità della procedura) come "altre" misure provvisionali (ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 LTF), per cui non vi è sospensione dei termini. Per le decisioni finali, segnatamente decreti di abbandono, valgono per contro le cosiddette "ferie giudiziarie" (consid. 1.1-1.3). Legittimazione a ricorrere di un parente stretto della vittima per impugnare l'abbandono di un procedimento penale contro personale medico di una clinica privata per omicidio colposo (consid. 1.4). Principio "in dubio pro duriore" nell'ambito di abbandoni. Compatibilità, in concreto, con il diritto federale dell'abbandono del procedimento (consid. 4).