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BGE 138 IV 130

Art. 251 n. 1 CP; falsità ideologica in documenti (fatture dal contenuto inveritiero). Conferma della giurisprudenza del Tribunale federale sulla falsità ideologica in documenti (consid. 2.1 e 2.2). Le fatture costituiscono dei documenti nei rapporti tra il loro autore e il loro destinatario solo in particolari circostanze, atteso che di regola contengono delle semplici affermazioni del primo sulla prestazione dovuta dal secondo (consid. 2.4.2). L'estensore può rendersi colpevole di falsità ideologica in documenti nel caso in cui la fattura dal contenuto inveritiero non funga unicamente da fattura, ma sia prima di tutto destinata, oggettivamente e soggettivamente, a servire da documento giustificativo per la contabilità del suo destinatario, che viene con ciò falsata. Una destinazione oggettiva a giustificativo contabile dev'essere ammessa laddove l'autore agisca d'intesa con il destinatario, soggetto all'obbligo di tenere una contabilità, rispettivamente con i suoi organi o impiegati, ed emetta, su suo ordine o impulso oppure con il suo consenso, una fattura dal contenuto inveritiero che serva da giustificativo contabile (consid. 2.4.3 e 3.1). Sotto il profilo soggettivo, egli deve perlomeno ritenere possibile e accettare l'eventualità che la fattura modificata funga da documento giustificativo per la contabilità del destinatario e che quest'ultima ne risulti falsata (consid. 3.2.1-3.2.3). Il fine di lucro dev'essere ammesso qualora l'estensore della fattura agisca con l'intento di procacciare al suo destinatario o ai suoi organi un indebito profitto (consid. 3.2.4).

13 dicembre 2020·Volume 138·IV·Dossier: 6B_571/2011·1 visualizzazioni
DE

19. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn gegen X. und Mitb. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 251 ch. 1 CP; faux intellectuel dans les titres (facture au contenu inexact). Confirmation de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de faux intellectuel dans les titres (consid. 2.1 et 2.2). Dans les rapports entre auteur et destinataire, les factures ne constituent des titres que dans des circonstances spéciales, attendu qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (consid. 2.4.2). L'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée. L'affectation objective comme pièce comptable d'une facture au contenu inexact doit être admise lorsque l'auteur agit de concert avec le destinataire respectivement ses organes ou ses employés responsables de la tenue de la comptabilité et qu'il fabrique, avec leur consentement ou sur ordre ou incitation de leur part, une facture au contenu inexact destinée à servir de pièce comptable (consid. 2.4.3 et 3.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit pour le moins tenir pour possible et accepter l'éventualité que la facture falsifiée serve de pièce comptable au destinataire et que la comptabilité de celui-ci s'en trouve faussée (3.2.1-3.2.3). Le dessein d'enrichissement doit être admis lorsque l'auteur d'une facture agit avec l'intention de procurer un avantage illicite au destinataire ou à ses organes (consid. 3.2.4).

IT

Art. 251 n. 1 CP; falsità ideologica in documenti (fatture dal contenuto inveritiero). Conferma della giurisprudenza del Tribunale federale sulla falsità ideologica in documenti (consid. 2.1 e 2.2). Le fatture costituiscono dei documenti nei rapporti tra il loro autore e il loro destinatario solo in particolari circostanze, atteso che di regola contengono delle semplici affermazioni del primo sulla prestazione dovuta dal secondo (consid. 2.4.2). L'estensore può rendersi colpevole di falsità ideologica in documenti nel caso in cui la fattura dal contenuto inveritiero non funga unicamente da fattura, ma sia prima di tutto destinata, oggettivamente e soggettivamente, a servire da documento giustificativo per la contabilità del suo destinatario, che viene con ciò falsata. Una destinazione oggettiva a giustificativo contabile dev'essere ammessa laddove l'autore agisca d'intesa con il destinatario, soggetto all'obbligo di tenere una contabilità, rispettivamente con i suoi organi o impiegati, ed emetta, su suo ordine o impulso oppure con il suo consenso, una fattura dal contenuto inveritiero che serva da giustificativo contabile (consid. 2.4.3 e 3.1). Sotto il profilo soggettivo, egli deve perlomeno ritenere possibile e accettare l'eventualità che la fattura modificata funga da documento giustificativo per la contabilità del destinatario e che quest'ultima ne risulti falsata (consid. 3.2.1-3.2.3). Il fine di lucro dev'essere ammesso qualora l'estensore della fattura agisca con l'intento di procacciare al suo destinatario o ai suoi organi un indebito profitto (consid. 3.2.4).

Vedi sentenza: BGE 138 IV 130: Straftaten
BGE 138 IV 130 — Swissrulings