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BGE 138 III 241

Art. 111 CO; estensione dell'obbligo di sostanziare in caso di richiesta di pagamento della somma garantita. Con riferimento al verificarsi del caso garantito vige una concezione strettamente formalistica che si fonda esclusivamente sul tenore della clausola di garanzia (consid. 3.4). Il beneficiario non è obbligato a sostanziare la realizzazione del caso di garanzia in maniera più estesa di quanto previsto dal testo della clausola (consid. 3.5).

13 gennaio 2019·Volume 138·III·Dossier: 4A_505/2011·1 visualizzazioni
DE

37. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. AG gegen Y. AG (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 111 CO; étendue du devoir de motivation en cas d'appel à payer la somme garantie. S'agissant de la réalisation du cas de garantie, une conception strictement formaliste impose de s'en tenir au texte littéral de la clause de garantie (consid. 3.4). Le bénéficiaire n'a pas à détailler la réalisation du cas de garantie plus que ne l'exige le texte de la clause (consid. 3.5).

IT

Art. 111 CO; estensione dell'obbligo di sostanziare in caso di richiesta di pagamento della somma garantita. Con riferimento al verificarsi del caso garantito vige una concezione strettamente formalistica che si fonda esclusivamente sul tenore della clausola di garanzia (consid. 3.4). Il beneficiario non è obbligato a sostanziare la realizzazione del caso di garanzia in maniera più estesa di quanto previsto dal testo della clausola (consid. 3.5).

Vedi sentenza: BGE 138 III 241: Vertragsrecht
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