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BGE 138 III 174

Art. 21 e 26 CL; art. 27 e 33 CLug; azione di accertamento negativo; effetti della decisione che nega il riconoscimento di una decisione estera; eccezione di litispendenza e res iudicata. L'eccezione di litispendenza ai sensi dell'art. 21 CL rispettivamente dell'art. 27 CLug trova unicamente applicazione quando entrambi i processi sono ancora pendenti. Una volta conclusosi il primo processo, i conflitti tra decisioni contraddittorie sono risolti tramite l'istituto del riconoscimento (consid. 5). La sentenza che rifiuta, a titolo principale, il riconoscimento in Svizzera di una decisione estera acquista in linea di principio forza di cosa giudicata materiale. La decisione estera non riconosciuta non esplica l'effetto della res iudicata in Svizzera e non osta quindi all'introduzione in questo Paese di un'azione di accertamento negativo fra le medesime parti e avente il medesimo oggetto (consid. 6).

17 novembre 2019·Volume 138·III·Dossier: 4A_122/2011·1 visualizzazioni
DE

27. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. e consorti contro E. (ricorso in materia civile)

FR

Art. 21 et 26 aCL; art. 27 et 33 CL; action négatoire de droit; effets de la décision qui nie la reconnaissance d'une décision étrangère; exception de litispendance et de chose jugée. L'exception de litispendance au sens de l'art. 21 aCL, respectivement de l'art. 27 CL, trouve uniquement application lorsque les deux procès sont encore pendants. Une fois clos le premier procès, les conflits entre décisions contradictoires sont résolus par l'institution de la reconnaissance (consid. 5). En principe, la sentence qui refuse à titre principal la reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère acquiert force de chose jugée matérielle. La décision étrangère non reconnue n'a pas l'effet de chose jugée en Suisse et n'empêche donc pas l'introduction dans ce pays d'une action négatoire de droit entre les mêmes parties sur le même objet (consid. 6).

IT

Art. 21 e 26 CL; art. 27 e 33 CLug; azione di accertamento negativo; effetti della decisione che nega il riconoscimento di una decisione estera; eccezione di litispendenza e res iudicata. L'eccezione di litispendenza ai sensi dell'art. 21 CL rispettivamente dell'art. 27 CLug trova unicamente applicazione quando entrambi i processi sono ancora pendenti. Una volta conclusosi il primo processo, i conflitti tra decisioni contraddittorie sono risolti tramite l'istituto del riconoscimento (consid. 5). La sentenza che rifiuta, a titolo principale, il riconoscimento in Svizzera di una decisione estera acquista in linea di principio forza di cosa giudicata materiale. La decisione estera non riconosciuta non esplica l'effetto della res iudicata in Svizzera e non osta quindi all'introduzione in questo Paese di un'azione di accertamento negativo fra le medesime parti e avente il medesimo oggetto (consid. 6).

Vedi sentenza: BGE 138 III 174: Diritto delle obbligazioni (in generale)
BGE 138 III 174 — Swissrulings