Vecchia e nuova Convenzione di Lugano; diritto transitorio; prova della notifica nel caso di una sentenza contumaciale; art. 63 CLug; art. 327a CPC; art. 46 n. 2 CL. Se una decisione è stata emanata all'estero prima dell'entrata in vigore per la Svizzera della riveduta Convenzione di Lugano, il riconoscimento e la sua esecuzione sono disciplinati, giusta l'art. 63 CLug, dalla vecchia Convenzione di Lugano (consid. 2.1). L'art. 327a CPC si applica unicamente alle procedure di esecuzione rette dalla riveduta Convenzione di Lugano (consid. 2.2). Per la prova di una notifica non internazionale della domanda giudiziale nel senso dell'art. 46 n. 2 CL basta la conferma dello Stato che ha fatto la notifica, se il destinatario non contesta nella procedura di opposizione di essere stato domiciliato in tale Stato al momento della notifica (consid. 3).
12. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen A. (Beschwerde in Zivilsachen)
Ancienne et nouvelle Convention de Lugano; droit transitoire; preuve de la notification d'un jugement rendu par défaut; art. 63 CL; art. 327a CPC; art. 46 ch. 2 aCL. Lorsqu'une décision a été rendue à l'étranger avant l'entrée en vigueur en Suisse de la Convention de Lugano révisée, la reconnaissance et l'exécution de cette décision en Suisse sont régies par l'ancienne Convention de Lugano, conformément à l'art. 63 CL (consid. 2.1). L'art. 327a CPC s'applique uniquement aux procédures d'exécution qui relèvent de la Convention de Lugano révisée (consid. 2.2). La preuve de la notification non internationale de l'acte introductif d'instance au sens de l'art. 46 ch. 2 aCL peut être rapportée par une simple attestation de l'Etat de notification, du moment que dans la procédure de recours, le destinataire ne conteste pas avoir eu un domicile dans cet Etat au moment de la notification (consid. 3).
Vecchia e nuova Convenzione di Lugano; diritto transitorio; prova della notifica nel caso di una sentenza contumaciale; art. 63 CLug; art. 327a CPC; art. 46 n. 2 CL. Se una decisione è stata emanata all'estero prima dell'entrata in vigore per la Svizzera della riveduta Convenzione di Lugano, il riconoscimento e la sua esecuzione sono disciplinati, giusta l'art. 63 CLug, dalla vecchia Convenzione di Lugano (consid. 2.1). L'art. 327a CPC si applica unicamente alle procedure di esecuzione rette dalla riveduta Convenzione di Lugano (consid. 2.2). Per la prova di una notifica non internazionale della domanda giudiziale nel senso dell'art. 46 n. 2 CL basta la conferma dello Stato che ha fatto la notifica, se il destinatario non contesta nella procedura di opposizione di essere stato domiciliato in tale Stato al momento della notifica (consid. 3).