Competenza internazionale per ordinare una diffida ai debitori secondo l'art. 291 CC; Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni; vecchia Convenzione di Lugano. La diffida ai debitori secondo l'art. 291 CC, che si fonda su una sentenza relativa al mantenimento pronunciata all'estero e riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non rientra nel campo di applicazione della Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (consid. 5). La procedura per ordinare una tale diffida ai debitori costituisce una procedura in materia di esecuzione ai sensi dell'art. 16 n. 5 CL (consid. 7).
2. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. und C. gegen D. (Beschwerde in Zivilsachen)
Compétence internationale pour ordonner l'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC; Convention de La Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; ancienne Convention de Lugano. La Convention de La Haye en matière de protection des mineurs n'est pas applicable à l'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC, qui repose sur un jugement concernant l'entretien rendu à l'étranger, reconnu en Suisse et déclaré exécutoire (consid. 5). La procédure relative à la décision d'ordonner un tel avis aux débiteurs constitue une procédure d'exécution au sens de l'art. 16 ch. 5 aCL (consid. 7).
Competenza internazionale per ordinare una diffida ai debitori secondo l'art. 291 CC; Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni; vecchia Convenzione di Lugano. La diffida ai debitori secondo l'art. 291 CC, che si fonda su una sentenza relativa al mantenimento pronunciata all'estero e riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non rientra nel campo di applicazione della Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (consid. 5). La procedura per ordinare una tale diffida ai debitori costituisce una procedura in materia di esecuzione ai sensi dell'art. 16 n. 5 CL (consid. 7).