Art. 125 LTF; relazione tra i rimedi straordinari di diritto cantonale e il ricorso in materia di diritto pubblico. Un'autorità giudiziaria di prima istanza non può rifiutare di entrare nel merito di una domanda di revisione per il solo motivo che un ricorso contro la pronuncia di cui è chiesta la revisione è stato presentato dinanzi al Tribunale federale (consid. 6). Una parte che, prima della conclusione della procedura federale, scopre un motivo che a suo parere giustifica la revisione della pronuncia cantonale deve inoltrare una domanda di revisione all'istanza cantonale; al fine di evitare che il Tribunale federale statuisca materialmente sul ricorso durante la procedura di revisione in prima istanza, la parte deve chiedere la sospensione della procedura federale per la durata di quest'ultima procedura (consid. 7).
28. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. P. gegen Kanton Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 125 LTF; relation entre les moyens extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public. L'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (consid. 6). Une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale; pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale, la partie doit présenter une demande de suspension de la procédure fédérale (consid. 7).
Art. 125 LTF; relazione tra i rimedi straordinari di diritto cantonale e il ricorso in materia di diritto pubblico. Un'autorità giudiziaria di prima istanza non può rifiutare di entrare nel merito di una domanda di revisione per il solo motivo che un ricorso contro la pronuncia di cui è chiesta la revisione è stato presentato dinanzi al Tribunale federale (consid. 6). Una parte che, prima della conclusione della procedura federale, scopre un motivo che a suo parere giustifica la revisione della pronuncia cantonale deve inoltrare una domanda di revisione all'istanza cantonale; al fine di evitare che il Tribunale federale statuisca materialmente sul ricorso durante la procedura di revisione in prima istanza, la parte deve chiedere la sospensione della procedura federale per la durata di quest'ultima procedura (consid. 7).