Legge sulla protezione dei dati, art. 28 segg. CC; garanzia della protezione della personalità nell'ambito della pubblicazione di dati personali su Google Street View. Competenza dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (consid. 3). Nozione di dati personali in relazione alle immagini utilizzate su Google Street View (consid. 6.5). Norme sulla protezione dei dati per l'elaborazione di dati personali (consid. 7). Concretizzazione della protezione della personalità garantita dall'art. 28 CC secondo il diritto sulla protezione dei dati, del diritto all'autodeterminazione informativa e del diritto alla propria immagine (consid. 8). Presa in considerazione di principi generali della protezione dei dati (consid. 9). Ponderazione degli interessi in relazione alla questione di sapere se e in che misura i metodi di trattamento dei dati siano, complessivamente, atti a ledere la personalità di un grande numero di persone: può essere ammesso che al massimo circa l'1 % delle immagini messe in linea su Internet siano anonimizzate in maniera insufficiente, e che le persone e le immatricolazioni di veicoli identificabili siano rese irriconoscibili manualmente soltanto in seguito all'intervento degli interessanti (consid. 10.6 e 10.7). Obbligo di anonimizzazione successiva efficace, non burocratica e gratuita (consid. 10.6.3 e 14.4). L'anonimizzazione automatica preliminare dev'essere adattata regolarmente allo stato della tecnica (consid. 10.6.5 e 14.1). Nelle vicinanze di strutture sensibili (scuole, ospedali, case per anziani, case di accoglienza per donne, tribunali, prigioni, ecc.) dev'essere effettuata un'anonimizzazione completa delle persone e dei segni distintivi prima della pubblicazione su Internet (consid. 10.6.4 e 14.2). Le immagini di aree private, quali cortili, giardini recintati, ecc., nascoste allo sguardo del comune passante, per principio non possono essere pubblicate senza il consenso degli interessati, nella misura in cui siano riprese da una telecamera situata a oltre due metri di altezza; termine transitorio massimo di tre anni per rimuovere le immagini già in linea che non rispettano queste esigenze (consid. 10.7 e 14.3). Obbligo di informazione in maniera generale sui mass media sulla possibilità di opporsi e in particolare sulle prossime riprese e messe in linea previste (consid. 10.6.3, 11 e 14.4).
26. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Google Inc. und Google Switzerland GmbH gegen Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖB (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Loi sur la protection des données, art. 28 ss CC; garantie de la protection de la personnalité en cas de publication de données personnelles sur Google Street View. Compétence du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (consid. 3). Notion de données personnelles en relation avec les images utilisées sur Google Street View (consid. 6.5). Prescriptions de la protection des données pour le traitement de données personnelles (consid. 7). Concrétisation de la protection de la personnalité garantie par l'art. 28 CC par le droit de la protection des données, droit au libre choix quant à l'information et droit à l'image (consid. 8). Prise en considération des principes généraux du droit de la protection des données (consid. 9). Pesée des intérêts quant à la question de savoir si et dans quelle mesure les méthodes de traitement prises dans leur ensemble sont de nature à léser la personnalité d'un grand nombre d'individus: il est tenu compte du fait qu'au plus 1 % des images insuffisamment anonymisées sont mises en ligne et que des personnes reconnaissables ou des plaques d'immatriculation ne peuvent être floutées manuellement que par la suite, uniquement sur intervention des intéressés (consid. 10.6 et 10.7). Devoir d'exécuter l'anonymisation ultérieure de manière efficace, gratuitement et sans formalités (consid. 10.6.3 et 14.4). Le floutage préalable automatique doit être adapté régulièrement selon l'état de la technique (consid. 10.6.5 et 14.1). A proximité des établissements sensibles (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, foyers d'accueil pour femmes, ainsi que les tribunaux et les prisons, etc.), une anonymisation complète des personnes et des signes distinctifs doit être effectuée avant la publication sur internet (consid. 10.6.4 et 14.2). Les images d'espaces privés tels que cours clôturées, jardins etc., à l'abri du regard des passants habituels, ne devraient en principe pas être publiées sans l'accord des intéressés, dans la mesure où les appareils de prise de vue sont situés à plus de 2 m de hauteur; délai transitoire de trois ans au maximum pour la suppression des images déjà mises en lignes qui ne respectent pas ces exigences (consid. 10.7 et 14.3). Devoir d'informer dans les médias sur les possibilités d'opposition en général ainsi que sur les prises de vue et les mises en lignes qui sont prévues (consid. 10.6.3, 11 et 14.4).
Legge sulla protezione dei dati, art. 28 segg. CC; garanzia della protezione della personalità nell'ambito della pubblicazione di dati personali su Google Street View. Competenza dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (consid. 3). Nozione di dati personali in relazione alle immagini utilizzate su Google Street View (consid. 6.5). Norme sulla protezione dei dati per l'elaborazione di dati personali (consid. 7). Concretizzazione della protezione della personalità garantita dall'art. 28 CC secondo il diritto sulla protezione dei dati, del diritto all'autodeterminazione informativa e del diritto alla propria immagine (consid. 8). Presa in considerazione di principi generali della protezione dei dati (consid. 9). Ponderazione degli interessi in relazione alla questione di sapere se e in che misura i metodi di trattamento dei dati siano, complessivamente, atti a ledere la personalità di un grande numero di persone: può essere ammesso che al massimo circa l'1 % delle immagini messe in linea su Internet siano anonimizzate in maniera insufficiente, e che le persone e le immatricolazioni di veicoli identificabili siano rese irriconoscibili manualmente soltanto in seguito all'intervento degli interessanti (consid. 10.6 e 10.7). Obbligo di anonimizzazione successiva efficace, non burocratica e gratuita (consid. 10.6.3 e 14.4). L'anonimizzazione automatica preliminare dev'essere adattata regolarmente allo stato della tecnica (consid. 10.6.5 e 14.1). Nelle vicinanze di strutture sensibili (scuole, ospedali, case per anziani, case di accoglienza per donne, tribunali, prigioni, ecc.) dev'essere effettuata un'anonimizzazione completa delle persone e dei segni distintivi prima della pubblicazione su Internet (consid. 10.6.4 e 14.2). Le immagini di aree private, quali cortili, giardini recintati, ecc., nascoste allo sguardo del comune passante, per principio non possono essere pubblicate senza il consenso degli interessati, nella misura in cui siano riprese da una telecamera situata a oltre due metri di altezza; termine transitorio massimo di tre anni per rimuovere le immagini già in linea che non rispettano queste esigenze (consid. 10.7 e 14.3). Obbligo di informazione in maniera generale sui mass media sulla possibilità di opporsi e in particolare sulle prossime riprese e messe in linea previste (consid. 10.6.3, 11 e 14.4).