Art. 8 cpv. 3 Cost., art. 58a LCit; realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi nell'applicazione di una disposizione transitoria relativa alla naturalizzazione agevolata. Condizioni di ammissibilità (consid. 1). Trattamento procedurale di un parere giuridico prodotto tardivamente (consid. 2). Dall'introduzione dell'uguaglianza tra i sessi nel 1981, rispettivamente dalla sua concretizzazione nella legge sulla cittadinanza, la cittadinanza viene trasmessa allo stesso modo da entrambi i sessi. L'uguaglianza tra i sessi deve essere realizzata anche nell'applicazione della disposizione transitoria che permette di compensare la perdita anteriore della cittadinanza da parte delle donne. Al pronipote, nato nel 1982, di una donna che aveva perso la cittadinanza svizzera per matrimonio nel 1920 e che, come in seguito sua figlia e il figlio di quest'ultima (nonna, rispettivamente padre del richiedente), l'aveva recuperata anni più tardi dopo i corrispondenti adeguamenti legislativi, è quindi aperta la via della naturalizzazione agevolata (consid. 3 e 4).
17. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Bundesamt für Migration (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 8 al. 3 Cst., art. 58a LN; réalisation de l'égalité entre les sexes dans l'application d'une disposition transitoire relative à la naturalisation facilitée. Conditions de recevabilité (consid. 1). Traitement procédural d'un avis de droit produit tardivement (consid. 2). Depuis l'introduction de l'égalité entre les sexes en 1981 et sa concrétisation dans la loi sur la nationalité, la nationalité se transmet de la même manière pour les deux sexes. Dans l'application de la disposition transitoire qui permet de compenser la perte antérieure de la nationalité par la femme, il y a lieu également de réaliser l'égalité entre les sexes. Né en 1982, l'arrière petit-fils d'une femme ayant perdu sa nationalité suisse par mariage en 1920 et qui (comme par la suite, sa fille et son fils, grand-mère et père du requérant) l'a récupérée des années plus tard à la faveur d'adaptations respectives de la loi a ainsi accès à la naturalisation facilitée (consid. 3 et 4).
Art. 8 cpv. 3 Cost., art. 58a LCit; realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi nell'applicazione di una disposizione transitoria relativa alla naturalizzazione agevolata. Condizioni di ammissibilità (consid. 1). Trattamento procedurale di un parere giuridico prodotto tardivamente (consid. 2). Dall'introduzione dell'uguaglianza tra i sessi nel 1981, rispettivamente dalla sua concretizzazione nella legge sulla cittadinanza, la cittadinanza viene trasmessa allo stesso modo da entrambi i sessi. L'uguaglianza tra i sessi deve essere realizzata anche nell'applicazione della disposizione transitoria che permette di compensare la perdita anteriore della cittadinanza da parte delle donne. Al pronipote, nato nel 1982, di una donna che aveva perso la cittadinanza svizzera per matrimonio nel 1920 e che, come in seguito sua figlia e il figlio di quest'ultima (nonna, rispettivamente padre del richiedente), l'aveva recuperata anni più tardi dopo i corrispondenti adeguamenti legislativi, è quindi aperta la via della naturalizzazione agevolata (consid. 3 e 4).