Art. 50 cpv. 1 Cost., art. 83 lett. f, art. 89 cpv. 1 e art. 90 LTF, art. 6 LAPub e legge cantonale zurighese sugli acquisti pubblici, art. 85 Cost./ZH; legittimazione ricorsuale di un Comune, autonomia comunale, ammissibilità del criterio del "public voting". Nel caso concreto il Tribunale federale ha ammesso l'adempimento dei criteri esatti per potere proporre un ricorso in materia di diritto pubblico in ambito di acquisiti pubblici (valore soglia, questione di diritto d'importanza fondamentale), l'esistenza di una decisione finale malgrado il rinvio della causa e la legittimazione ricorsuale del Comune interessato (consid. 1.1-1.3). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 2). Autonomia dei Comuni zurighesi in materia di acquisti pubblici (consid. 3). Il cosiddetto "public voting" consiste nel fare scegliere ai cittadini interessati quello che preferiscono tra i progetti preliminari loro sottoposti, nella fattispecie concernente la costruzione di una casa comunale. Certo, tale modo di procedere non può essere equiparato ad una votazione popolare e permette solo di stimare in modo approssimativo l'accettazione di un progetto da parte della popolazione. Appare comunque adeguato che le autorità possano considerare la volontà popolare in modo appropriato già quando viene elaborato un progetto preliminare. Un'autorità cantonale di ricorso che giudica di principio inammissibile il criterio di aggiudicazione del "public voting" disattende l'autonomia comunale (consid. 4.1-4.4).
12. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Gemeinde X. gegen Y. AG/Z. GmbH sowie A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 50 al. 1 Cst., art. 83 let. f, art. 89 al. 1 et art. 90 LTF, art. 6 LMP et loi cantonale zurichoise sur les marchés publics, art. 85 Cst./ZH; qualité pour recourir d'une commune, autonomie communale, admissibilité du critère du "public voting". Le Tribunal fédéral a admis en l'espèce la réalisation des conditions prévues pour former un recours en matière de droit public dans le domaine des marchés publics (valeur litigieuse, question juridique de principe), l'existence d'une décision finale malgré le renvoi de la cause et la qualité pour recourir de la commune concernée (consid. 1.1-1.3). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2). Autonomie des communes zurichoises en matière de marchés publics (consid. 3). Le "public voting" consiste à faire choisir aux citoyens intéressés par un projet, comme ici la construction d'une maison de commune, celui qu'ils préfèrent parmi les avant-projets qui leur sont soumis. Cela ne peut certes pas être assimilé à une votation populaire et ne permet d'estimer qu'approximativement quelle est l'acceptation d'un projet par la population. Il apparaît néanmoins adéquat que les autorités puissent tenir compte de manière appropriée de la volonté populaire déjà lors de l'élaboration d'un avant-projet. Une autorité cantonale de recours considérant par principe le critère d'adjudication du "public voting" comme inadmissible viole l'autonomie communale (consid. 4.1-4.4).
Art. 50 cpv. 1 Cost., art. 83 lett. f, art. 89 cpv. 1 e art. 90 LTF, art. 6 LAPub e legge cantonale zurighese sugli acquisti pubblici, art. 85 Cost./ZH; legittimazione ricorsuale di un Comune, autonomia comunale, ammissibilità del criterio del "public voting". Nel caso concreto il Tribunale federale ha ammesso l'adempimento dei criteri esatti per potere proporre un ricorso in materia di diritto pubblico in ambito di acquisiti pubblici (valore soglia, questione di diritto d'importanza fondamentale), l'esistenza di una decisione finale malgrado il rinvio della causa e la legittimazione ricorsuale del Comune interessato (consid. 1.1-1.3). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 2). Autonomia dei Comuni zurighesi in materia di acquisti pubblici (consid. 3). Il cosiddetto "public voting" consiste nel fare scegliere ai cittadini interessati quello che preferiscono tra i progetti preliminari loro sottoposti, nella fattispecie concernente la costruzione di una casa comunale. Certo, tale modo di procedere non può essere equiparato ad una votazione popolare e permette solo di stimare in modo approssimativo l'accettazione di un progetto da parte della popolazione. Appare comunque adeguato che le autorità possano considerare la volontà popolare in modo appropriato già quando viene elaborato un progetto preliminare. Un'autorità cantonale di ricorso che giudica di principio inammissibile il criterio di aggiudicazione del "public voting" disattende l'autonomia comunale (consid. 4.1-4.4).