Art. 18 e 70 Cost.; libertà di lingua; principio della territorialità; deroga all'obbligo di frequentare, in un istituto privato, la scuola elementare in lingua italiana. La giurisprudenza riconduce al principio della territorialità anche la facoltà dei Cantoni d'imporre l'insegnamento nella lingua ufficiale nelle scuole private. La possibilità di legiferare in tal senso da parte dei Cantoni, a limitazione della libertà di lingua, dev'essere individuata nella componente del principio di territorialità che promuove l'omogeneità linguistica (consid. 5-7). Le norme della legge ticinese della scuola, che regolano l'uso della lingua ufficiale nel campo scolastico rendendolo obbligatorio per l'insegnamento nella scuola pubblica e, a certe condizioni, in quelle private, sono nel contempo una misura di salvaguardia dell'italianità. Queste norme sono pertanto sorrette da un interesse pubblico intenso (consid. 8.1-8.3). I ricorrenti - che sembrano prevalersi del diritto in sé di usare una lingua diversa dall'italiano - non contrappongono all'interesse pubblico indicato nessun interesse privato tale da mettere in secondo piano le misure predisposte in ambito scolastico dal legislatore ticinese (consid. 8.4 e 8.5).
10. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A.A. e B.A. contro Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
Art. 18 et 70 Cst.; liberté de la langue; principe de la territorialité; dérogation à l'obligation de fréquenter, dans un établissement privé, l'école primaire en langue italienne. La jurisprudence rattache également au principe de la territorialité la faculté des cantons de rendre obligatoire l'enseignement dans la langue officielle au sein des écoles privées. La possibilité pour les cantons de légiférer dans ce sens, dans les limites posées par la liberté de la langue, découle du principe de la promotion de l'homogénéité linguistique en tant que composante du principe de la territorialité (consid. 5-7). Les normes de la loi tessinoise sur l'école, qui réglementent l'usage de la langue officielle en matière scolaire, en le rendant obligatoire pour l'enseignement à l'école publique et, à certaines conditions, au sein des écoles privées, constituent en même temps une mesure de sauvegarde de l'identité de la Suisse italophone. Ces normes sont partant justifiées par un intérêt public intense (consid. 8.1-8.3). Les recourants - qui semblent se prévaloir d'un droit autonome à pouvoir employer une langue différente de l'italien - n'opposent à l'intérêt public mentionné aucun intérêt privé propre à reléguer au second plan les mesures que le législateur tessinois a adoptées en matière scolaire (consid. 8.4 et 8.5).
Art. 18 e 70 Cost.; libertà di lingua; principio della territorialità; deroga all'obbligo di frequentare, in un istituto privato, la scuola elementare in lingua italiana. La giurisprudenza riconduce al principio della territorialità anche la facoltà dei Cantoni d'imporre l'insegnamento nella lingua ufficiale nelle scuole private. La possibilità di legiferare in tal senso da parte dei Cantoni, a limitazione della libertà di lingua, dev'essere individuata nella componente del principio di territorialità che promuove l'omogeneità linguistica (consid. 5-7). Le norme della legge ticinese della scuola, che regolano l'uso della lingua ufficiale nel campo scolastico rendendolo obbligatorio per l'insegnamento nella scuola pubblica e, a certe condizioni, in quelle private, sono nel contempo una misura di salvaguardia dell'italianità. Queste norme sono pertanto sorrette da un interesse pubblico intenso (consid. 8.1-8.3). I ricorrenti - che sembrano prevalersi del diritto in sé di usare una lingua diversa dall'italiano - non contrappongono all'interesse pubblico indicato nessun interesse privato tale da mettere in secondo piano le misure predisposte in ambito scolastico dal legislatore ticinese (consid. 8.4 e 8.5).