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BGE 137 V 446

Art. 52, art. 53 cpv. 1 e art. 71 cpv. 1 LPP; art. 49 segg., art. 35 e 50 cpv. 3 OPP 2 (nella versione in vigore fino al 31 marzo 2000), art. 57 cpv. 1 e 2 OPP 2 (nella versione in vigore dal 1° giugno 1993 fino al 31 marzo 2004), art. 58 OPP 2; responsabilità dell'organo di controllo per investimenti presso il datore di lavoro. L'organo di controllo deve effettuare solo un esame di legittimità e non anche di opportunità della gestione dell'istituto di previdenza (consid. 6.2.2). Lasciata aperta la questione di sapere se e in quale misura la liquidità è di regola soggetta a verifica (consid. 6.2.3). Non sono di per sé inammissibili gli investimenti patrimoniali finanziati a credito (consid. 6.2.6). Lasciata aperta la questione di sapere se al posto dell'effettiva prestazione dei contributi LPP possa registrarsi anche un credito dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro (consid. 6.3). Concetto di solvibilità, da distinguere da quello di indebitamento eccessivo ai sensi dell'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3). Sotto l'aspetto del nesso di causalità adeguata, pur in presenza di un comportamento contrario ai propri obblighi, la responsabilità viene meno se il danno non poteva comunque essere impedito anche facendo prova della diligenza richiesta; ciò che si è avverato nel caso di specie (consid. 7.3 e 7.3.2.2).

15 febbraio 2015·Volume 137·V·Dossier: 9C_779/2010·1 visualizzazioni
DE

47. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Personalfürsorgestiftung X. in Liquidation und Stiftung Sicherheitsfonds BVG gegen B. und H. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2; responsabilité de l'organe de contrôle en cas de placements chez l'employeur. L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l'institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l'opportunité (consid. 6.2.2). A été laissée ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure les liquidités sont en règle générale soumises à un examen (consid. 6.2.3). Les placements financés au moyen d'un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (consid. 6.2.6). A été laissée ouverte la question de savoir si, à la place du paiement effectif des cotisations LPP, une créance de l'institution de prévoyance envers l'employeur peut aussi être comptabilisée (consid. 6.3). La notion de la solvabilité doit être différenciée du surendettement de l'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3). Du point de vue du lien de causalité adéquate, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n'aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif, ce qui est le cas en l'occurrence (consid. 7.3 et 7.3.2.2).

IT

Art. 52, art. 53 cpv. 1 e art. 71 cpv. 1 LPP; art. 49 segg., art. 35 e 50 cpv. 3 OPP 2 (nella versione in vigore fino al 31 marzo 2000), art. 57 cpv. 1 e 2 OPP 2 (nella versione in vigore dal 1° giugno 1993 fino al 31 marzo 2004), art. 58 OPP 2; responsabilità dell'organo di controllo per investimenti presso il datore di lavoro. L'organo di controllo deve effettuare solo un esame di legittimità e non anche di opportunità della gestione dell'istituto di previdenza (consid. 6.2.2). Lasciata aperta la questione di sapere se e in quale misura la liquidità è di regola soggetta a verifica (consid. 6.2.3). Non sono di per sé inammissibili gli investimenti patrimoniali finanziati a credito (consid. 6.2.6). Lasciata aperta la questione di sapere se al posto dell'effettiva prestazione dei contributi LPP possa registrarsi anche un credito dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro (consid. 6.3). Concetto di solvibilità, da distinguere da quello di indebitamento eccessivo ai sensi dell'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3). Sotto l'aspetto del nesso di causalità adeguata, pur in presenza di un comportamento contrario ai propri obblighi, la responsabilità viene meno se il danno non poteva comunque essere impedito anche facendo prova della diligenza richiesta; ciò che si è avverato nel caso di specie (consid. 7.3 e 7.3.2.2).

Vedi sentenza: 9C 779/2010: Berufliche Vorsorge
BGE 137 V 446 — Swissrulings