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BGE 137 V 273

Art. 17 e 26 cpv. 2 LPGA; diritto a interessi di mora nell'ambito di una procedura di revisione. Non sussistono validi motivi per limitare l'assegnazione di interessi di mora ai casi di primo riconoscimento del diritto alla rendita ed escluderla invece in una procedura di revisione. La funzione compensatrice (e preventiva) degli interessi di mora trova infatti piena giustificazione anche in questo secondo ambito (consid. 4 e 5).

24 giugno 2014·Volume 137·V·Dossier: 9C_897/2010·1 visualizzazioni
DE

29. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino contro N. (ricorso in materia di diritto pubblico)

FR

Art. 17 et 26 al. 2 LPGA; droit aux intérêts moratoires dans le cadre d'une procédure de révision. Il n'y a pas de motifs valables pour limiter l'octroi d'intérêts moratoires dans le cas d'une reconnaissance initiale du droit à la rente et de l'exclure dans le cadre d'une procédure de révision. La fonction compensatrice (et préventive) des intérêts moratoires trouve en fait pleine justification aussi dans la seconde situation (consid. 4 et 5).

IT

Art. 17 e 26 cpv. 2 LPGA; diritto a interessi di mora nell'ambito di una procedura di revisione. Non sussistono validi motivi per limitare l'assegnazione di interessi di mora ai casi di primo riconoscimento del diritto alla rendita ed escluderla invece in una procedura di revisione. La funzione compensatrice (e preventiva) degli interessi di mora trova infatti piena giustificazione anche in questo secondo ambito (consid. 4 e 5).

Vedi sentenza: BGE 137 V 273: Assicurazione per l'invalidità
BGE 137 V 273 — Swissrulings