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BGE 137 IV 352

Codice di diritto processuale penale svizzero, diritto transitorio (art. 448 e 453 cpv. 1 CPP), indennizzo per le spese di patrocinio in caso di assoluzione (art. 426 e 430 cpv. 1 lett. a CPP). Applicabilità del codice di diritto processuale penale svizzero a un'istanza di indennizzo giudicata dopo il 1° gennaio 2011 (consid. 1.2). Se l'imputato prosciolto ha, in modo illecito e colpevole, provocato l'apertura del procedimento penale o ostacolato il suo svolgimento, l'indennizzo per le spese di patrocinio può venir ridotto o negato (consid. 2.1). Queste condizioni non sono adempiute nella fattispecie (consid. 2.4.1). Se le spese procedurali sono poste a carico della parte soccombente, di regola non si assegnano indennizzi. Se sono assunte dalla cassa dello Stato, l'imputato ha diritto all'indennizzo (consid. 2.4.2).

7 febbraio 2016·Volume 137·IV·Dossier: 6B_365/2011·1 visualizzazioni
DE

51. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Code de procédure pénale suisse, droit transitoire (art. 448 et 453 al. 1 CPP), dépens en cas d'acquittement (art. 426 et 430 al. 1 let. a CPP). Application du code de procédure pénale suisse aux demandes de dépens jugées après le 1er janvier 2011 (consid. 1.2). Si le prévenu acquitté a, de manière illicite et fautive, provoqué la procédure ou l'a rendue plus difficile, les dépens peuvent être réduits ou refusés (consid. 2.1). Ces conditions ne sont, en l'espèce, pas réalisées (consid. 2.4.1). Si les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe, il ne lui est en règle générale pas alloué de dépens. Lorsque les frais sont assumés par la Caisse de l'Etat, le prévenu a droit à des dépens (consid. 2.4.2).

IT

Codice di diritto processuale penale svizzero, diritto transitorio (art. 448 e 453 cpv. 1 CPP), indennizzo per le spese di patrocinio in caso di assoluzione (art. 426 e 430 cpv. 1 lett. a CPP). Applicabilità del codice di diritto processuale penale svizzero a un'istanza di indennizzo giudicata dopo il 1° gennaio 2011 (consid. 1.2). Se l'imputato prosciolto ha, in modo illecito e colpevole, provocato l'apertura del procedimento penale o ostacolato il suo svolgimento, l'indennizzo per le spese di patrocinio può venir ridotto o negato (consid. 2.1). Queste condizioni non sono adempiute nella fattispecie (consid. 2.4.1). Se le spese procedurali sono poste a carico della parte soccombente, di regola non si assegnano indennizzi. Se sono assunte dalla cassa dello Stato, l'imputato ha diritto all'indennizzo (consid. 2.4.2).

Vedi sentenza: BGE 137 IV 352: Strafrecht (allgemein)
BGE 137 IV 352 — Swissrulings