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BGE 137 IV 280

Art. 101 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 CPP; rifiuto di autorizzare l'esame degli atti a persone chiamate a fornire informazioni. Quali partecipanti al procedimento, alle persone chiamate a fornire informazioni può essere riconosciuta qualità di parte quando siano direttamente lese nei loro diritti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 CPP (consid. 2.1). Ciò presuppone una lesione diretta, immediata e personale (consid. 2.2.1). La semplice convocazione a un interrogatorio non costituisce una siffatta lesione (consid. 2.2.2). La formulazione aperta dell'art. 101 cpv. 1 CPP conferisce un certo potere d'apprezzamento a chi dirige il processo. L'autorità che nega l'accesso all'incarto a persone chiamate a fornire informazioni, prima del loro primo interrogatorio e quando l'istruzione non è ancora particolarmente avanzata, non abusa di tale potere (consid. 2.3).

17 gennaio 2016·Volume 137·IV·Dossier: 1B_238/2011·1 visualizzazioni
DE

40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public central du canton de Vaud contre A. et consorts (recours en matière pénale)

FR

Art. 101 al. 1 et art. 105 al. 2 CPP; refus d'autoriser la consultation du dossier par des personnes appelées à donner des renseignements. En tant que participants à la procédure, les personnes appelées à donner des renseignements peuvent se voir reconnaître la qualité de partie lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (consid. 2.1). Cela suppose une atteinte directe, immédiate et personnelle (consid. 2.2.1). La simple convocation à une audition n'est pas constitutive d'une telle atteinte (consid. 2.2.2). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère un certain pouvoir d'appréciation à la direction de la procédure. N'abuse pas de ce pouvoir l'autorité qui refuse l'accès au dossier à des personnes appelées à donner des renseignements avant leur première audition et alors que l'instruction n'est pas particulièrement avancée (consid. 2.3).

IT

Art. 101 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 CPP; rifiuto di autorizzare l'esame degli atti a persone chiamate a fornire informazioni. Quali partecipanti al procedimento, alle persone chiamate a fornire informazioni può essere riconosciuta qualità di parte quando siano direttamente lese nei loro diritti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 CPP (consid. 2.1). Ciò presuppone una lesione diretta, immediata e personale (consid. 2.2.1). La semplice convocazione a un interrogatorio non costituisce una siffatta lesione (consid. 2.2.2). La formulazione aperta dell'art. 101 cpv. 1 CPP conferisce un certo potere d'apprezzamento a chi dirige il processo. L'autorità che nega l'accesso all'incarto a persone chiamate a fornire informazioni, prima del loro primo interrogatorio e quando l'istruzione non è ancora particolarmente avanzata, non abusa di tale potere (consid. 2.3).

Vedi sentenza: 1B 238/2011: Procédure pénale
BGE 137 IV 280 — Swissrulings