Art. 31 Cost., art. 5 n. 3 CEDU, art. 224 cpv. 1 e 2, art. 226 cpv. 1 CPP; principio della celerità, termini della procedura di carcerazione preventiva. Secondo le citate disposizioni del CPP, dopo l'arresto dell'imputato, il ministero pubblico e il giudice dei provvedimenti coercitivi dispongono ognuno di 48 ore per presentare la domanda di carcerazione preventiva, rispettivamente per pronunciarsi sulla stessa. La carcerazione preventiva non diventa illegale già per il fatto che la domanda è presentata tardivamente dal ministero pubblico, ma soltanto quando il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha statuito entro 96 ore. Questi termini legali costituiscono limiti massimi, che nei casi normali non devono essere esauriti (consid. 2 e 3). Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha notificato la decisione di carcerazione 86 ore dopo l'arresto, ciò che in concreto non è criticabile. Della violazione del termine di 48 ore da parte del ministero pubblico, il tribunale superiore ha già tenuto conto nella decisione impugnata, inserendo il relativo accertamento nel dispositivo e ponendo la totalità delle spese giudiziarie a carico dello Stato nonostante l'esito della procedura (consid. 3.2.2 e 3.2.3). Il tribunale superiore stesso non ha violato il principio della celerità rinviando la causa al giudice dei provvedimenti coercitivi invece di statuire direttamente (consid. 3.2.4).
13. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau und Zwangsmassnahmengericht des Kantons Aargau (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 31 Cst., art. 5 par. 3 CEDH, art. 224 al. 1 et 2, art. 226 al. 1 CPP; obligation de célérité, délais dans la procédure relative à la détention. Selon les dispositions précitées du CPP, après l'arrestation du prévenu, le ministère public et le tribunal des mesures de contrainte disposent chacun de 48 heures pour présenter la demande de mise en détention provisoire, respectivement pour statuer sur celle-ci. La détention provisoire n'est pas illégale du simple fait que la demande de détention est introduite tardivement, mais seulement lorsque le tribunal des mesures de contrainte n'a pas statué dans les 96 heures. Ces délais légaux sont des délais maximaux qui, dans les cas normaux, ne doivent pas être entièrement utilisés (consid. 2 et 3). Le tribunal des mesures de contrainte a statué sur la détention 86 heures après l'arrestation, ce qui en l'espèce n'est pas critiquable. Dans la décision attaquée, le tribunal supérieur a déjà tenu compte de la violation du délai de 48 heures par le ministère public, en la constatant dans son dispositif et en mettant la totalité des frais judiciaires à la charge de l'Etat malgré l'issue de la procédure (consid. 3.2.2 et 3.2.3). Le tribunal supérieur n'a pas violé le principe de célérité en renvoyant la cause au tribunal des mesures de contrainte au lieu de statuer lui-même (consid. 3.2.4).
Art. 31 Cost., art. 5 n. 3 CEDU, art. 224 cpv. 1 e 2, art. 226 cpv. 1 CPP; principio della celerità, termini della procedura di carcerazione preventiva. Secondo le citate disposizioni del CPP, dopo l'arresto dell'imputato, il ministero pubblico e il giudice dei provvedimenti coercitivi dispongono ognuno di 48 ore per presentare la domanda di carcerazione preventiva, rispettivamente per pronunciarsi sulla stessa. La carcerazione preventiva non diventa illegale già per il fatto che la domanda è presentata tardivamente dal ministero pubblico, ma soltanto quando il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha statuito entro 96 ore. Questi termini legali costituiscono limiti massimi, che nei casi normali non devono essere esauriti (consid. 2 e 3). Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha notificato la decisione di carcerazione 86 ore dopo l'arresto, ciò che in concreto non è criticabile. Della violazione del termine di 48 ore da parte del ministero pubblico, il tribunale superiore ha già tenuto conto nella decisione impugnata, inserendo il relativo accertamento nel dispositivo e ponendo la totalità delle spese giudiziarie a carico dello Stato nonostante l'esito della procedura (consid. 3.2.2 e 3.2.3). Il tribunale superiore stesso non ha violato il principio della celerità rinviando la causa al giudice dei provvedimenti coercitivi invece di statuire direttamente (consid. 3.2.4).